Statuto in vigore dal 2019

PREMESSA
l’associazione caritativa denominata “Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli Onlus, già Confraternita della Misericordia di Gesù morto, anno di fondazione 1262, è un sodalizio di volontariato, di ispirazione cristiana, per attività caritative, di assistenza e di soccorso, iscritta, con decreto PGRT n. 1115 del 26.09.1994, al registro regionale del volontariato organizzato, istituito ai sensi della LRT  del 26.04.1993 n.28 e riconosciuta persona giuridica privata iscritta in data 24.02.2004 al n.347 nel registro Regione Toscana delle persone giuridiche private ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000.
 
Articolo 1 – Denominazione
È costituita in Pontremoli l’Associazione ente del Terzo settore denominata “VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PONTREMOLI ODV ONLUS” con sede in 54027 Pontremoli (MS), via Pietro Cocchi n. 10, Diocesi di Massa – Pontremoli. Così come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n.20; °la detta qualifica di ONLUS  prevista dal d.lgs. n. 460/1997 continuerà ad essere utilizzata nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, fino all’efficacia delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell’art. 104, comma 2 del Codice, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il suddetto RUNTS), per poi venir meno automaticamente senza necessità di una nuova apposita modifica statutaria; °in considerazione del fatto che ad oggi ancora non è stato istituito il “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (cd. RUNTS) previsto dalla sopra richiamata normativa, l’ulteriore acronimo “ETS” sarà automaticamente inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, una volta che l’ente sarà iscritto nel RUNTS, senza necessità di una nuova apposita modifica statutaria.  
Articolo  2 – Principi ispiratori
La Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
Articolo 3 – Elementi giuridici
La Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.
Articolo 4 – Finalità
Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.
In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:
a)        l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”;
b)        gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
c)         gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
d)        la donazione di organi;
e)        l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
f)         iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
h)        l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
i)          l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
j)          l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
k)         la protezione dell’infanzia abbandonata;
l)          l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
m)       l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
n)        iniziative di agricoltura sociale;
o)        l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
p)        la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
q)        iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
r)         la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.
A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:
a) l’onoranza, l’accompagnamento, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti al cimitero;
b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
 
c)) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo
Articolo 5 – Attività di formazione
La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 6 – Sezioni
Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Confraternita.
Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o Secondo Sotto Priore
Articolo 8 – Stemma
Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano: croce latina in mezzo alle gotiche lettere F/M (“Fraternitas Misericordiae”), nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ed in basso il ponte stemma del comune di Pontremoli.
Articolo 9 – Veste
La divisa dei Confratelli per le funzioni religiose e di carattere funebre è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, munita sul petto dello stemma della Confraternita.
Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale
La Confraternita è costituita con l’assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale,fa parte, inoltre, dei soci fondatori della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana. Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.
Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.
Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro
La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
a)        quote e contributi degli iscritti;
b)        contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
c)         contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)        contributi comunitari e di organismi internazionali;
e)        donazioni e lasciti testamentari;
f)         entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
g)        proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
h)        redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
i)          altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
La Confraternita ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.
Articolo 13 – Il volontario
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene ne renda merito”. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.
Articolo 14 – Gruppi operativi
La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio Direttivo.
 
CAPO – II
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E
CLASSIFICAZIONE  DEGLI  ISCRITTI
 
Articolo 15 – Iscrizione
Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
Questi si suddividono in due categorie:
a) Confratelli ordinari
b) Confratelli  attivi
L’iscrizione dei confratelli ordinari avviene su semplice domanda da presentarsi al Priore, mentre l’iscrizione dei confratelli attivi avviene all’esito della valutazione del Consiglio direttivo, il quale, nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Consiglio Direttivo della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.
I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla
Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli
I confratelli ordinari sono coloro che, presentando la domanda, intendono far parte del sodalizio. I Confratelli attivi sono coloro che accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Tutti i confratelli hanno il diritto di voto attivo nell’assemblea ed acquisiscono il diritto ad essere eletti dopo due anni di iscrizione al sodalizio.  L’elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.  
Articolo 17 –Requisiti di iscrizione
Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio direttivo. La quota o contributo associativo è intrasmissibile. 
 
CAPO   III
DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
 
Articolo – 18 – Doveri dei confratelli
Gli iscritti alla Confraternita devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;
c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
g) assolvere al pagamento della quota associativa.
Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari
I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato;
c) decadenza;
d) esclusione;
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’interessato ed il Priore, con parere definitivo. La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell’Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.
Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto
La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 17. Inoltre l’Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Priore all’Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, al Priore, con le modalità di cui all’artt. 15 e 16, e sulla quale Il Consiglio Direttivo delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.
 
CAPO IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA
 
Articolo 21 – Gli organi
Sono organi della Confraternita:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
e) Il Priore;
d) Il Collegio Probivirale;
e)Il Collegio dei Sindaci Revisori e  l’organo di controllo.  
L’ASSEMBLEA
Articolo 22 – Composizione
L’Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli tutti  ed è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Primo Sotto-Priore o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Articolo 23 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali. L’Assemblea è convocata dal Priore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Priore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro. Le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell’associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.
Articolo 24 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
b) quando il Collegio dei Probiviri o l’Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Consiglio direttivo;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
d) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Priore deve convocare e tenere l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell’art. 23.
Articolo 25 – Quorum costitutivo
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di tre deleghe.
Articolo 26 – Quorum deliberativo
L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Consiglio Direttivo nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’art. 43.
Articolo 27 – Attribuzioni
L’Assemblea ha il compito di:
a) deliberare l’approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Priore sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell’Organo di controllo;
b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Priore, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
d) nominare l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo di concerto con il Collegio Probivirale;
f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito a quanto previsto dall’art.44;
g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
IL Consiglio Direttivo
Articolo 28 – Attribuzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.
In particolare:
a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
c) provvede al suo interno alla nomina del Priore, del Primo Sotto-Priore, del Segretario e dell’Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L’eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all’art. 33;
d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
i) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
l) conferma o revoca la decisione del Priore sull’ammissione dei nuovi Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; 
n) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Secondo Sotto-Priore;
o) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi e sostenitori;
p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio direttivo;
q) autorizza il Priore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
r) determina l’ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.
Articolo 29 – Composizione
Il Consiglio direttivo è composto da sette a quindici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo il Secondo Sotto-Priore.
Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo  i coniugi, gli ascendenti e discendenti nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli vincolati da altro rapporto di collaborazione con la confraternita.
Articolo 30 – Adunanze
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Priore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Priore da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L’invito all’adunanza è comunicato dal Priore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell’ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l’organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Priore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
 
Articolo 31 – – Il Priore
Il Priore è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. è il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, nelle relative assemblee.
In particolare il Priore:
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa;
g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.
Il servizio di Priore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.
Articolo 32 – – Il Primo Sotto-Priore
Il Primo Sotto-Priore è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Priore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.
Articolo 33 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. É consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Priore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell’art. 31. Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 34 – L’Amministratore
L’Amministratore, in collaborazione con il Priore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali
Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni  ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
 
Articolo 36 Il Collegio Probivirale
Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento della Confraternita.
In particolare:
a) vigila sull’ osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di quest’ultimi;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo della Confraternita;
e) sostituisce l’opera del Consiglio Direttivo qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 46 commi 1 e 2.
Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.
Esso tiene il libro delle proprie adunanze.
 
Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l’Organo di controllo
La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall’art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Confratelli. Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall’assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori legali dei conti nominata dall’Assemblea stessa.
I membri del Collegio dei  Sindaci Revisori  non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo né nel Collegio dei Probiviri.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell’Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L’Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L’organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.
Articolo 38 – Il Secondo Sotto-Priore
L’Assistente ecclesiastico o Sotto-Priore è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio. Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Secondo Sotto Priore partecipa pienamente alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, con diritto di voto; esso è un confratello onorario. Articolo 39 – Giornata della Misericordia La Confraternita venera la Madonna di San Luca come patrona e ne celebra annualmente la sua festa nella terza domenica del mese di novembre. L’invito di partecipazione è trasmesso dal Priore a tutti gli iscritti alla Confraternita nonché alla Confederazione Nazionale mediante pubbliche affissioni o a mezzo stampa o radiotelevisione. L’invito può essere esteso agli amici e simpatizzanti del sodalizio nonché alle autorità e personalità locali. In tale occasione il Consiglio Direttivo presenta il “bilancio della carità” mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Confraternita nell’anno precedente e verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l’anno successivo.  
Articolo 40– La Commissione elettorale
La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. è composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero minimo da 14 a  22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;
c) redigere la lista di 5 Confratelli per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
d) redigere la lista di 5 Confratelli per l’elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
Le liste devono riportare il nome del Confratello.
Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Priore il quale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.
e) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’assemblea;
f) accerta la regolarità delle deleghe;
g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.
Articolo 41– Modalità di elezione degli organi
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai ¾ degli eleggibili per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall’affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.
Articolo 42– Composizione della Commissione Elettorale
I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.
Articolo 43- – Gratuità delle cariche elettive
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all’articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Priore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.
Articolo 44– Riforma dello statuto
La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all’art. 28 punto p), è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Priore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell’ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all’Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.
Articolo 45- Regolamento generale
L’Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.
Articolo 46– Mancato funzionamento della Confraternita
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 36 comma e), il Priore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all’attenzione delle autorità competenti.
Articolo 47- Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Qualora l’Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l’Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.
Articolo 48– Scioglimento della Confraternita
La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Priore o dal Delegato di cui all’art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all’art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.
Articolo 49- Devoluzione del patrimonio
A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art.42-bis, c.c.
Articolo 50–Riconoscimento della personalità giuridica
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, il Priore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.
Articolo 51- Norma di rinvio
Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.