Regolamento Organico del 1905

Regolamento in vigore dal 1° gennaio 1905

PARTE  PRIMA

TITOLO I.

Natura e scopo della Confraternita

Art. 1. — La Confraternita di Misericordia della Città di Pontremoli sotto il titolo di GESÙ MORTO, riordinata nel 1856 ed approvata con Regio Decreto 10 Ottobre 1856, si compone di un illimitato numero di persone animate dallo scopo di esercitare opere di cristiana carità.

Art. 2. — Tali opere principalmente consistono:

1. Nel trasporto dei malati poveri allo Spedale, e di coloro che dallo Spedale chiedessero d’esser portati alle rispettive loro abitazioni.

2. Nel trasporto allo Spedale ed alle case rispettive di coloro che si ammalano, cadono o sono feriti per le strade.

3. Nel trasporto alla Chiesa od al Cimitero dei cadaveri degli individui morti accidentalmente o per ferite nelle strade, dei carcerati, dei miserabili, e di qualsivoglia altro ancora, quando dai parenti o dagli eredi ne sia fatta la domanda.

4. Nel trasporto come sopra dei cadaveri degli ascritti alla Compagnia.

5. Nell’assistenza agl’infermi.

6. Nella concessione di sussidi alle famiglie miserabili, il cui capo fosse rimasto colpito da qualche infortunio.

7. Nel suffragare le anime dei Fratelli e Sorelle defunti.

8. Nella collazione di doti a fanciulle povere onestamente viventi in proporzione dei mezzi della Compagnia.

9. Finalmente nella correzione da farsi ai fratelli, che conducessero una vita non conforme ai principi della nostra Santa Religione.

Art. 3. — Essa viene retta dal presente Regolamento, andando in vigore il quale, s’intenderanno di fatto abrogati tutti quelli antecedenti.

TITOLO II.

Amministrazione della Confraternita

Art. 4. — La Direzione ed Amministrazione della Confraternita è stabilita dall’Assemblea dei Capi Guardia; Essa:

a) Nomina il Consiglio Direttivo;

b) Approva o meno i bilanci preventivi o consuntivi;

c) Delibera su tutti gli atti del Consiglio direttivo, sulle proposte che siano fatte nell’interesse della Confraternita e su quelle in qualsiasi modo riguardanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Confraternita stessa.

Art. 5. — L’Assemblea dei Capi Guardia è formata da tutti i Confratelli che per servizi prestati abbiano raggiunto i 400 punti di diligenza e dei Capi Guardia onorari che l’Assemblea dei Capi Guardia ha facoltà di nominare ogni anno, non superando il numero di 4 e dietro proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6. — L’Assemblea dei Capi Guardia si raduna dietro inviti speciali da inviarsi a domicilio due giorni prima almeno dell’adunanza, due volte all’anno in sessione ordinaria, ed in sessione straordinaria quante volte occorra.

Art. 7. — Le adunanze delle Assemblee sono presiedute dal Priore presidente ed in sua vece da un Sotto Priore; mancando 1’uno o gli altri, presiederà il Capo Guardia più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 8. — L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti un terzo dei Capi Guardia presenti in Pontremoli, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di essi.

Art. 9. — L’assemblea nomina il Consiglio Direttivo che si compone:

1 Priore 2 Sotto Priori 1 Cassiere 1 Cappellano 1 Segretario 1 Vice Segretario 13 Consiglieri.

Art. 10. — Un elenco dei componenti 1’Amministrazione della Misericordia e di tutti i Capi Guardia dovranno essere affissi nella sala di riunione dei fratelli.

TITOLO III.

Del Priore

Art. 11 — Il Priore viene eletto a scheda segreta dalla maggioranza dell’assemblea dei Capi Guardia fra gli ascritti della confraternita. Dura in carica tre anni e potrà essere riconfermato.

Presiede le adunanze delle assemblee e del consiglio direttivo.

Art. 12 — La nomina del Priore della confraternita deve essere sottoposta all’approvazione dell’Ordinario diocesano.

Art. 13 — Il Priore ha il governo della confraternita e la direzione dell’amministrazione di essa. Sorveglia con diligenza perché siano esattamente osservate le costituzioni e regolamenti della confraternita. Spedisce i mandati di cassa tanto per pagare come per esigere. Ordina le spese necessarie. Rimette ai fratelli la cassetta chiusa a doppia chiave delle questue, ritenendo una di delle chiavi presso di se e consegnando 1’altra al Cassiere.

Presenta annualmente all’approvazione del Consiglio il resoconto della sua gestione ed il bilancio di previsione per 1’anno successivo. Fa quindi affiggere tanto il rendimento di conti che il bilancio preventivo nella stanza ove si vestono i fratelli.

Art. 14. — 1l Priore convoca qualunque volta occorra il Consiglio e l’Assemblea dei Capi Guardia, regola le adunanze, formula le proposizioni da mandarsi a partito, dichiara chiusa la discussione sul proposto soggetto e scioglie immediatamente l’adunanza quando il buon’ordine lo esiga, o vi si tenessero discorsi estranei alle cose della confraternita.

Art. 15. — Il Priore firma le patenti dei nuovi ammessi alla confraternita, unitamente al Capo Guardia di servizio del mese in cui avvenne 1’ammissione e al segretario.

Art. 16. — Fuori delle adunanze del consiglio appartiene al Priore la rappresentanza della confraternita, una generale sopraintendenza a tutti gli affari, e sopra tutti gli Ufficiali della medesima.

Art. 17. — Il Priore è in dovere di correggere quelli fra gli ascritti alla confraternita che si rendessero inosservanti ai regolamenti o che in altro modo conducessero una vita non conforme allo scopo ed all’istituto della confraternita.

Art. 18. — Il Priore sarà obbligato a convocare straordinariamente l’assemblea dei Capi Guardia quando i due terzi di essa ne facciano domanda scritta e motivata.

TITOLO IV.

Dei Sotto Priori

Art. 19. — I Sotto Priori sono eletti dai componenti l’Assemblea dei Capi Guardia. In assenza od impedimento del Priore ne fa le veci il primo Sotto Priore, in assenza anche del primo Sotto Priore ne fa le veci il secondo.

Art. 20. — Tanto il primo che il secondo Sotto Priore sono scelti fra i Capi Guardia e il primo dovrà essere sacerdote. Nel caso che del ruolo dei Capi Guardia non facesse parte un sacerdote la carica di primo Sotto Priore sarà coperta da un secolare che avrà le stesse attribuzioni.

Art. 21. — Il primo e il secondo Sotto Priore durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 22. — Il primo Sotto Priore è il Vice presidente della confraternita ed in assenza del Priore ne fa le veci. Provvede e sorveglia 1’esatto andamento delle funzioni religiose della confraternita, previo accordo col Priore; presiede sempre la commissione addetta alle funzioni e pratiche religiose e ne firma le delibere; è il superiore diretto del Cappellano.

Art. 23. — Il Sotto Priore secolare regola la parte esecutiva dell’amministrazione, cura la conservazione dei locali della confraternita, i mobili, utensili di addobbo, vestiari, tutto quanto è di proprietà della confraternita. Provvede ai restauri stabiliti dal consiglio, tiene in corrente l’inventario di tutto il mobiliare, propone al consiglio gli acquisti del materiale necessario.

Art. 24. — Il Sotto Priore secolare sostituisce il Sotto Priore sacerdote quando questi è assente e disimpegna nella confraternita le mansioni di economo provveditore.

Art. 25. — Il Sotto Priore secolare non potrà per nessun motivo disporre e fare imprestiti del materiale della confraternita e destinarlo ad altri usi, senza un ordine scritto dal Priore.

Art 26. — Allorché il Sotto Priore secolare uscirà di carica dovrà di tutto il materiale farne dettagliata consegna al suo successore in elenco in duplice copia, una delle quali potrà ritenere presso di se; un’altra sarà data al suo successore regolarmente firmata.

Art. 27. — 1l Sotto Priore secolare ha sotto la sua immediata sorveglianza e dipendenza tutto il personale stipendiato della confraternita, meno il Cappellano.

TITOLO V.

Del Cassiere

Art. 28. — Il cassiere è pure eletto dall’assemblea dei Capi Guardia, fra gli ascritti alla Confraternita, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 29. — Il cassiere custodisce in casa propria il denaro della compagnia; tiene registro delle entrate e dell’uscita; paga e ritira i mandati legittimamente spediti. Presenta ogni anno al Priore il conto di cassa ed è soggetto in tal epoca alla revisione dei conti.

Art. 30. — La suaccennata revisione verrà annualmente fatta da due fra i componenti l’assemblea dei Capi Guardia da nominarsi dalla medesima.

Art. 31. — I risultati della revisione, quando saranno stati approvati dal consiglio, verranno in copia consegnati al cassiere per sua norma e discarico.

TITOLO VI.

Del  Cappellano

Art. 32. — Il cappellano sarà nominato dall’assemblea dei Capi Guardia ed approvato dall’ordinario.

Art. 33. — D’intelligenza col secondo Sotto Priore curerà la mondezza degli altari, la custodia dei vasi sacri d’uso continuo, il decoro delle funzioni della confraternita, nella quale avrà sempre la preminenza, salvi i diritti parrocchiali già stabiliti colla convenzione del 19 settembre 1856.

Art. 34. — Tali funzioni verranno da esso gratuitamente disimpegnate: dovrà accorrere, se richiesto dal dirigente il servizio, alle gite della confraternita; fare in abito sacerdotale le assoluzioni agli uffizi nei quali è prescritta, ed associare al sepolcro i cadaveri che restano alla compagnia.

Art. 35. — Dipenderà dal cappellano un chierico o sagrestano che verrà nominato dal consiglio e che dovrà curare principalmente la nettezza della chiesa e annessi locali.

Art. 36. — Non potrà il cappellano fare innovazioni nella celebrazione delle funzioni e stabilirvi nuovi usi senza il consenso del consiglio direttivo, ne cambiare gli orari prescritti per le funzioni.

Art. 37. — Il cappellano dipende direttamente dal Sotto Priore sacerdote.

Art. 38. — Il cappellano, è nominato a scheda segreta resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Tale nomina dovrà essere approvata dall’Ordinario Diocesano.

TITOLO VII.

Del Segretario e Vice Segretario

Art. 39. — Qualunque fratello può essere proposto ed approvato come segretario e vice segretario della confraternita,

Art. 40 — Il segretario ed il vice segretario durano in carica tre anni e potranno essere riconfermati.

Art. 41. — Il segretario spedirà gli avvisi per radunare il consiglio e 1’assemblea dietro ordine del Priore.

Art. 42. — Interverrà alle adunanze nelle quali terra esatto registro delle deliberazioni che verranno prese, riportandole immediatamente in un libro a ciò destinato.

Art. 4.3. — In ogni adunanza leggerà il verbale delle precedenti sedute, al quale potranno essere fatte a mozione del consiglio o dell’assemblea le occorrenti modificazioni o variazioni: leggerà quindi le memorie, documenti e carte che dovessero dal consiglio o dall’assemblea conoscersi.

Art. 44. — Terrà la corrispondenza con chi occorre degli affari del consiglio o dell’assemblea.

Art. 45. — Spetta al segretario l’assistere alle sedute delle diverse commissioni elette dal consiglio direttivo e di tenere compilati gli atti deliberativi delle medesime.

Art. 46. — Il vice segretario surroga il segretario quando questi sia impedito di disimpegnare l’intero suo mandato e lo coadiuva nei lavori di statistica.

Art. 47. — Tanto il segretario che il vice segretario se non saranno iscritti nel ruolo dei Capi guardia, negli affari che si mandano a partito tanto nel consiglio che nell’assemblea, avranno solamente voto consultivo.

TITOLO VIII

Dei  Consiglieri

Art. 48. — I 12 Consiglieri eletti dall’assemblea durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 49. — I consiglieri dovranno essere scelti fra i Capi guardia onorari e di diritto.

TITOLO IX.

Delle Adunanze

Art. 50. — L’ordine del giorno per le adunanze tanto dell’assemblea che del consiglio direttivo, viene dal Priore o da chi ne fa le veci, suggerito al Segretario.

Art. 51. — Il segretario provvede all’invito a domicilio tanto dei componenti l’assemblea che il consiglio direttivo due giorni prima almeno di quello fissato per l’adunanza ordinaria, facendo conoscere oltre l’ora precisa, anche l’ordine del giorno da discutersi.

Per le adunanze straordinarie l’invito dovrà essere fatto almeno 6 ore prima.

Art 52. — Mezz’ora dopo quella fissata per la riunione, il segretario o chi per esso, dietro invito del Priore, procede all’appello dei presenti, e constatato il numero legale, il Priore presidente dichiara aperta la seduta.

Art. 53. — Prima di aprire la seduta, appena sia legale il numero degli adunati, il Priore od un suo incaricato recita 1’«Actiones nostras» od un Pater, Ave e Requiem.

Art. 54. — Le discussioni sono ammesse sull’approvazione del verbale letto dal segretario e sugli articoli portati all’ordine del giorno.

Art. 55. — Il membro dell’assemblea o del consiglio che desidera interloquire domanda la parola al Priore, il quale ove ragioni contrarie non vi ostino, la concede.

Art. 56. – Nessuno però potrà parlare per più di tre volte sullo stesso argomento e non più di cinque minuti per ciascuna volta. Divagando l’oratore dall’ordine del giorno, il Priore potrà togliergli la parola, e ciò non bastando, sospenderà la seduta.

Art. 57. — E assolutamente vietato di parlare di questioni non all’ordine del giorno e d interrompere chi ha la parola, di far uso di frasi sconcie od immorali o di epiteti ingiuriosi od indecenti e di espressioni volgari.

La discussione deve mantenersi sempre calma, serena e civile confacente alle alte idealità della confraternita ed ai principi veramente cristiani, di reciproco rispetto e di una ben compresa missione.

Art. 58. — Il Capo Guardia che intendesse parlare di una questione non all’ordine del giorno e ne viene impedito a termine dell’articolo 55, ha però il diritto di chiedere che tale questione venga iscritta per prima nell’ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 59. — Solo in casi eccezionali e previo il consenso dell’assemblea il Priore potrà concedere la trattazione  di questioni urgenti ed importanti non all’ordine del giorno come pure potrassi invertire anche l’ordine del giorno stesso sempre col consenso dell’assemblea.

Art. 60. — La maggioranza dei voti dei presenti all’assemblea decide la sorte delle proposizioni messe a partito.

Art. 61. Nel caso di votazione segreta il nero approva ed il bianco rigetta la proposta.

Dandosi il caso che il numero dei voti sia minore di quello dei votanti, i voti mancanti si computano come di Capi Guardia astenutisi dal voto. Se al contrario il complesso dei voti risulti superiore al numero dei congregati che votarono, si procede a nuova votazione nel solo caso che dal calcolare tutti i voti superflui come affermativi al calcolarli come negativi ne derivi un diverso esito nella votazione.

Art. 62. — Una proposizione rigettata non potrà essere riproposta nella stessa adunanza ne nell’altra immediatamente successiva.

Art. 63. —- I trasgressori delle prescrizioni degli articoli precedenti vengono richiamati all’ordine dal Priore, ed ove essi insistano questi toglie loro la parola. Non venendo obbedito il Priore ha facoltà di proporre all’assemblea 1’espulsione dalla sala dei renitenti e la proibizione a loro d’intervenire per una o più sedute alle adunanze dell’assemblea.

Art. 64. — Esaurita la discussione all’ordine del giorno e le deliberazioni da prendersi, il Priore o chi per esso dichiara sciolta la seduta.

Art. 65. — Fino a che chi presiede l’assemblea od il consiglio non dichiara sciolta l’adunanza, nessuno degli intervenuti potrà assentarsi senza ottenutane licenza, e contravvenendo, incorrerà nella multa di centesimi quaranta.

Art 66. — Non potendosi svolgere interamente l’ordine del giorno per ristrettezza di tempo, la seduta potrà rimettersi ad altro giorno.

Art. 67. — Il Capo Guardia che non avendo oltrepassato il 60° anno di età, mancherà alle adunanze consiliari per tre sedute consecutive e senza giustificati motivi, ed invitato particolarmente persisterà nella mancanza, verrà radiato dalla lista dei Capi Guardia Consiglieri.

TITOLO X.

Consiglio Direttivo

Art. 68. — Il consiglio direttivo sorveglia e dirige l’andamento della Confraternita. Spetta ad esso lo studio di tutte le questioni riguardanti la confraternita stessa e di tutti i miglioramenti che potrebbero conferire ad essa maggior lustro e decoro. Delibera sulle domande di ammissione dei confratelli e consorelle. Delibera sulle assunzioni e conferme del personale stipendiato. Provvede all’esecuzione dei deliberati dell’assemblea, curandone il rigido adempimento.

Redige i bilanci preventivi o consuntivi e provvede al disbrigo delle faccende più importanti; di ciò però chiederà la debita sanzione all’assemblea dei Capi Guardia al primo raduno di essa.

Art. 69. — Il consiglio direttivo della confraternita è legalmente riunito, in prima convocazione, concorrendo la metà più uno dei membri che lo compongono. In seconda convocazione qualunque sia il numero.

Art. 70. — Il consiglio direttivo si raduna in sessione ordinaria due volte all’anno ed in sessione straordinaria quante volle occorra.

Art. 71 — Le adunanze del consiglio direttivo sono regolate in tutto come quelle dell’assemblea e quindi restano fermi anche pel consiglio direttivo gli art. N. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

Art. 72. — Oltre a quanto più sopra è detto il Consiglio deve ogni anno nominare:

a ) Una commissione composta di quattro Capi Guardia e presieduta dal 2° Sotto Priore, incaricata dell’estrazione delle squadre di servizio per l’anno successivo e della relazione statistica annuale dei vari servizi fatti dalla confraternita.

b ) Una commissione composta di tre Capi Guardia e presieduta dal Priore, incaricati di stabilire un quadro di Capi Guardia idonei alla direzione e comando delle squadre dei confratelli pei servizi ed altro quadro di confratelli pel servizio notturno degli infermi.

c )  Una commissione composta di tre Capi Guardia e presieduta dal Primo Sotto Priore incaricata delle varie inchieste che si rendessero necessarie per reclami pervenuti al consiglio direttivo, della sorveglianza e delle proposte necessarie per 1’eseguimento delle funzioni religiose.

TITOLO XI.

Dei Capi Guardia

Art. 73. — I Capi Guardia della confraternita si dividono in Capi Guardia onorari, di diritto, onorari temporanei.

Art. 74. — I Capi Guardia onorari vengono nominati dall’assemblea dei Capi Guardia, dietro proposta del consiglio direttivo, e a maggioranza di voti fra quei fratelli che in qualsiasi modo si siano resi meritevoli di una singolare considerazione di fronte alla confraternita. Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 75  — Capi Guardia onorari sono e saranno sempre S. M. il rè D’italia E S. E. rev. monsignor vescovo della Diocesi di Pontremoli.

Art. 76. — Sono Capi Guardia di diritto quei confratelli che nell’esercizio delle opere di carità abbiano raggiunto i 400 punti di diligenza. Essi vengono proclamati dall’assemblea nella prima seduta ordinaria di ogni anno, udita la relazione del consiglio direttivo. I Capi Guardia di diritto durano in carica a vita, sempreché la loro condotta di ascritti e di Capi Guardia non li renda indegni della carica.

Art. 77. — I Capi Guardia onorari, onorari temporanei e di diritto formano l’assemblea dei Capi Guardia.

Art. 78. — Dai Capi Guardia onorari temporanei e di diritto viene dall’apposita commissione prescelto il quadro dei Capii Guardia destinati alla Dilezione dei vari servizi della confraternita i quali vengono chiamati «Capi Guardia di brigata. »

Art. 79. — E dovere di ogni Capo Guardia di brigata:

a) sapere leggere e scrivere correttamente per tenere in regola le tratte di servizio, fare mensilmente lo spoglio dei punti di diligenza conseguiti da ciascun confratello, riempire gli specchietti nominativi di ogni singolo confratello e tenere al corrente quei registri cha l’amministrazione della confraternita ritenesse impiantare in relazione ai servizi stessi.

b) conoscere bene il presente regolamento nonché le disposizioni che man mano vengono prese dall’amministrazione in relazione all’andamento dei servizi.

c ) dimostrare abbastanza pratica nel disbrigo delle proprie incombenze e specialmente nel conoscere il modo con cui si debbono muovere e trasportare gl’infermi.

Art. 80. — Per stabilire quanto è prescritto dall’art. precedente, la Commissione incaricata della formazione del quadro dei Capi Guardia di brigata deve ogni anno sottoporre ad un esperimento quei confratelli Capi Guardia che desiderassero essere aggiunti al quadro dei Capi Guardia di brigata.

Art. 81. — Il Capi Guardia di brigata nel suo mese di servizio ha l’obbligo d’intervenire tutte le volte che suonerà la campana o che ne sia diversamente richiesto. Non potendo egli intervenire ne farà subito avvisato il suo supplente.

Art. 82. — Arrivato il Capo Guardia di servizio nella sala di riunione si veste e quindi prende posto nell’apposito banco. Compila la tratta matricola dei punti di diligenza secondo le indicazioni in essa contenute, trascrivendo prima i nomi dei componenti il servizio obbligatorio se il trasporto è in orario, annotando poi mano mano i nomi dei confratelli che vestiti lo richiederanno: invigila perché i fratelli serbino un contegno serio e dignitoso e perché siano rigorosamente rispettate le disposizioni del presente regolamento. Se interviene al servizio qualche ascritto alla Venerabile confraternita della Nunziata registrerà il nome di questi in tratta a parte che farà poi pervenire a quella confraternita.

Art. 83. — Trascorso il tempo stabilito da apposito art. il Capo Guardia chiama col suo campanello a raccolta tutti gl’intervenuti e procede all’appello nominale, a cui ogni singolo confratello chiamato risponde: Presente.

Al nome del confratello di servizio obbligatorio, non presente, farà una croce sul numero progressivo.

Art. 84. — Il Capo Guardia di brigata dopo la chiama dispone il personale per il servizio da eseguirsi secondo le disposizioni date dal presente regolamento e da delibere che in seguito 1’amministrazione potesse prendere, indi recita le seguenti preci:

 

Art. 85. — Il Capo Guardia di brigata deve prima di incominciare il servizio esaminare se gli inservienti della confraternita, abbiano bene adempiuto all’allestimento del materiale occorrente al servizio stesso, come pure se il materiale pronto è conforme all’esigenza del servizio richiesto.

Art. 86. — Il Capo Guardia di brigata passa in rivista, i componenti la brigata per accertarsi che siano bene vestiti e raccomandando il massimo ordine ai fratelli, ne ordina la partenza.

Art. 87. — Se gl’intervenuti superano il numero di 25 il Capo Guardia nomina a suo aiuto il Capo Guardia supplente; non essendo questi intervenuto al servizio da l’incarico ad altro Capo Guardia.

Art. 88. — Intervenendo al servizio il Priore spetta al medesimo il diritto di guidare la brigata e tale diritto compete pure, assente il Priore, ai due Sotto Priori. Anche rinunziando a tale diritto, il Priore ed i Sotto Priori potranno anche durante il servizio prendere il comando della brigata ogni qualvolta lo credessero necessario.

Art. 89. — I Capi Guardia di brigata possono farsi sostituire nel loro turno da altri Capi Guardia di brigata, sia questi o no di servizio nello stesso anno. Di ciò devono informarne la commissione incaricata alla formazione del servizio.

Art. 90. — In mancanza del Capo Guardia di brigata di turno o del supplente, che non abbiano pensato a farsi sostituire, saranno suppliti da un altro Capo Guardia di brigata che sia presente e in caso di più Capi Guardia presenti, supplirà il più anziano di servizio e altrimenti il più anziano di età.

Art. 91. — II Capo Guardia di brigata comanda la brigata durante 1’esecuzione del servizio. Ha diritto al rispetto ed all’obbedienza di tutti gl’intervenuti, i quali dovranno sollecitamente e senza osservazioni eseguire i suoi ordini.

Art. 92. — Al ritorno nell’oratorio il Capo Guardia di brigata fa quelle osservazioni che crederà del caso sull’eseguito servizio onde ritrarne profitto pei servizi successivi; correggerà i fratelli che avessero trasgredito alle norme regolamentari infliggendo a quelli che ne fossero veramente meritevoli le pene di sua competenza; Ripete il Pater, Ave, Gloria o Requiem a seconda dei casi e poscia scioglie la brigata colla frase: Vadano in pace – Dio gliene renda merito.

Art. 93. — Il Capo Guardia di brigata riporta su apposito registro tutte le indicazioni inerenti al servizio eseguito e nella colonna « osservazioni » stende le sue osservazioni, firma la tratta di servizio e invigila che i confratelli, spogliandosi, rimettano tutto a posto ed in perfetto ordine.

Art. 94. — Il Capo Guardia di brigata prima di lasciare il suo posto dopo il servizio fatto, annullerà con una linea obliqua tutta la parte rimasta libera della tratta, per impedire che sianvi aggiunti altri nomi da altra mano e ripetendo la data firmerà per intero la tratta.

Art. 95. — Il Capo Guardia di brigata ha il dovere di rendere informato il Priore, o verbalmente, o per iscritto, di qualsiasi benché minimo inconveniente verificatosi nel servizio, sia dipendente da insubordinazione di qualche intervenuto o da altre cause.

TITOLO XII.

Commissione dei servizi di carità

Art. 96. —  La commissione eletta dal consiglio per la formazione del servizio annuale, quanto per lo spoglio dei punti di diligenza e per la relazione dei servizi eseguiti nell’annata è composta di 4 Capi Guardia e presieduta dal 2° Sotto Priore e prenderà il nome di « Commissione dei servizi di carità »

Art. 97. —  Nel mese di Dicembre la Commissione dei servizi di Carità procede alla verifica di tutti i Confratelli obbligati al servizio mensile ed imbussolati tutti in un’urna a sacchetto procede all’estrazione di 144 Confratelli i quali divisi in dodici gruppi per ordine di estrazione vengono assegnati ciascun gruppo a ciascun mese dell’anno successivo a quello dell’estrazione.

Art. 98. — Per formare il suddetto numero di 144 è necessario che la Commissione non vi includa:

a ) Confratelli che ricoprano cariche d’Amministrazione. b ) Capi Guardia

c ) Confratelli che abbiano raggiunto il 60.° anno di età. d ) Personale salariato.

e ) Confratelli che non risiedono in Città.

Art. 99. — La Commissione, fino a che il Consiglio non abbia provveduto a termini dell’art 88 fa uno spoglio dall’elenco dei componenti l’assemblea della Misericordia e di tutti quei Capi Guardia che sapendo leggere e scrivere sono in grado di dirigere qualsiasi servizio di carità e ciò fatto ne estrae 24. I numeri dispari saranno destinati un mese per ciascuno alla direzione delle squadre pei singoli servizi, i numeri pari saranno tenuti un mese per ciascuno a surrogare il Capo Guardia di servizio per il mese od a coadiuvarlo quando ve ne sia il bisogno.

Art. 100. — Di queste due estrazioni la Commissione dovrà redigere un quadro da esporsi nella sala di riunione dei Confratelli, come pure nell’archivio dovrà figurare il quadro dei Confratelli da cui fu estratto il servizio obbligatorio annuale ed il quadro dei Capi Guardia idonei alla Direzione delle squadre. Tutti questi elenchi verranno a tempo debito approvati dal Consiglio.

Art. 101. — Appena stabilito il servizio annuale ne sarà subito dato avviso per lettera 10 giorni prima che incominci il mese a ciascun confratello, il quale potrà, sempre rivolgendosi alla Commissione, chiedere o l’esonero dal servizio, se crederà avere abbastanza giustificazioni, oppure il cambio di mese.

Art. 102. — La Commissione potrà, se il Confratello ha giustificazioni tali da sostenere i casi espressi nel presente regolamento, all’articolo 98, esentarlo dal servizio, od anche cambiargli mese spostando altro nome.

Art. 103. — Incominciato il mese di servizio non si ammettono richieste ad eccezione di assenza o malattia.

Art. 104. — La Commissione rivede ad una ad una le tratte dei singoli servizi, constatando se tutti i dati dello stampato richiesti furono fedelmente apposti. Se qualche schiarimento fosse necessario, sarà suo dovere richiedere il Capo Guardia di brigala che diresse in quel mese il servizio.

Art. 105. — Le tratte devono, oltre i nomi ben chiari, degli intervenuti ai servizi, portare il numero del servizio, la voce di tariffa se è mortuario il servizio, il quantitativo dei punti di merito, la data, il genere del servizio, il nome del beneficato, la località e se è servizio ordinario o straordinario. Finito l’elenco degli intervenuti il Capo Guardia deve avere, a servizio finito, apposta la propria firma in modo che non sia possibile, contenere altra iscrizione clandestina.

Art. 106. — La Commissione deve tener presente che i Confratelli di mese nei servizi ordinari di trasporto, hanno la meta dei punti che godono quelli di servizio volontario, il Confratello che manca al servizio obbligatorio perde il quadruplo dei punti che avrebbe acquistati intervenendo. Tale detrazione gli vien fatta se  è possibile nella totalità dei punti conseguiti.

Art 107. — In ciò che riguardano i punti di diligenza, nelle tratte debbono essere marcati rispettivamente i seguenti punti di merito :

a) Trasporto al Cimitero dalla Città                                           N. 2.

b)       »                     »     dalla campagna e dall’Ospedale       »  4.

c) Trasporto malati dalla Città all’ Ospedale e viceversa          »  2.

d ) Trasporto di malati dalla campagna in città o all’Ospedale » 4.

e) Assistenza alla Messa di Requiem (cantata) per i

Confratelli defunti nell’oratorio della Misericordia                   »  1.

f ) Assistenza ai notturni,                                                           »  1.

g ) Intervento alle quarant’ore                                                  »  4.

h) Intervento alla visita delle 7 Chiese                                      »  4.

i ) Per intervento ad una mutatura di letto di infermo              »  2.

l ) Per l’assistenza all’infermo ogni nottata                               »  6.

Art. 108.— Resta stabilito che i punti di diligenza di cui alle lettere e f verranno assegnati a quei fratelli che assisteranno a tutta la messa e che interverranno almeno al principio del secondo notturno e che denuncino la loro presenza al Capo Guardia di servizio o chi per esso.

Art. 109. — La Commissione non ammetterà altri punti a meno che nella tratta non vi sia speciale annotazione del Priore.

Art. 110 — Constatata 1’esatta compilazione della tratta, la Commissione verifica lo spoglio mensile fatto dal Capo Guardia di Brigata e lo passa all’unione con tutti gli altri.

Art. 111. — Ciò fatto intesta ad ogni intervenuto ai servizi dell’annata lo stampato apposito del certificato annuale dei servizi prestati riempiendo nella parte che riguarda l’annata, e così finita tale operazione, la Commissione si forma, riordinandoli per lettera alfabetica l’elenco nominativo del servizio, al quale, per ottenere tutti i dati voluti, van riportati coll’aiuto delle relazioni delle annate precedenti i dati antecedenti.

Art. 112. — Ottenuto tutto questo, nel mese di Gennaio la detta Commissione presenta al Consiglio lo spoglio annuale dal quale risulteranno i sei Confratelli che ottennero i maggiori punti e che saranno meritevoli del premio di £. 10,00 ciascuno e i confratelli che andranno esenti dalla tassa annua avendo essi compiuti i due terzi dei punti, i quali unitamente ai sei premiati, verranno poscia imbussolati per 1’estrazione della sorte di £. 30,00 da assegnarsi a fanciulla povera.

Art. 113. — In detta adunanza verranno pure proposti, e nominati i nuovi Capi Guardia che avranno raggiunto i 400 punti di diligenza prescritti, nonché verranno indicati quei Capi Guardia che avranno diritto all’esenzione dalla tassa annua a vita, avendo essi raggiunti i 1000 punti di diligenza.

Art 114. — Ogni atto della Commissione dei servizi di carità dovrà essere firmato da tutti quelli che la compongono.

TITOLO XIII.

Degli  ascritti alla Confraternita

Art. 115. — Potranno essere ammessi nella confraternita tanto i maschi che le femmine. Queste per altro non prestano servizio, meno 1’assistenza alle donne inferme.

Art. 116. — Non potranno essere ammessi:

1. I minori di quattordici anni;

2. Quelli che non mantengono una buona condotta religiosa e morale;

3. Quelli che hanno riportata qualche condanna per la quale siano rimasti gravemente pregiudicati nella pubblica  opinione;

4. 1 minori di ventun anno se non esibiscono in scritto il permesso del padre, del tutore, e di quello da cui dipendono ed un certificato medico attestante che non può essere al richiedente di pregiudizio 1’esercizio degli atti di carità.

Art. 117. — L’ammissione dei Fratelli e Sorelle appartiene al consiglio dietro istanza di chi vuol essere ammesso, dietro proposizione di qualche Fratello.

Art. 118. — A ciascuno degli ammessi il Priore rilascia una patente da lui soscritta ed un libretto, e per l’una e per 1’altra pagasi lire due.

Art. 119. — Tale patente devesi alla morte del Fratello o Sorella restituire alla Compagnia insieme col libretto, sul quale il Cassiere deve notare il pagamento delle tasse annue e delle multe ove fossero dovute. A seguito di ciò, e sempreché le multe e le tasse siano state pagate, saranno fatti i convenienti suffragi al defunto.

Art. 120. — Ciascun Fratello sborsa annualmente alla cassa della Compagnia la tassa di lire due, metà nel diciannove Marza, meno il primo anno che dovrà pagarsi all’atto dell’ingresso nella Compagnia, e 1’altra metà nella terza Domenica di Novembre.

Le Sorelle pagheranno annualmente una lira in due rate come sopra.

Art. 121. — Per le ammissioni alla Confraternita oltre a quanto è detto negli art. suaccennati viene prescritto: Tutti coloro che vogliono essere iscritti nei ruoli dalla Confraternita, presenteranno oltre alla domanda, corredata dei certificati in uso, anche la ricevuta del Cassiere della Confraternita colla quale dimostrino di aver depositato se Donne dell’età da 40 a 50 anni £ 5,00, da 51 a 60 £. 10,00, da 61 a 70 £. 16,00, da 71 a 80 £. 19,00 e dagli 81 a 90 £. 21,00 ed oltre gli anni 90 £. 25,00.

Se Uomini dell’età da 60 a 70 anni £ 7,00, dai 71 a 80 £. 13,00, da 81 a 90 £. 17,00, oltre gli anni 90 £. 25,00. Questo deposito fatto al cassiere resterà in possesso della Confraternita se il postulante viene ammesso, nel caso contrario, sarà in sua facoltà il ritirarlo.

Art. 122 — Le domande di ammissione alla Confraternita devono essere presentate da un Capo Guardia Consigliere, il quale dichiari di conoscere pienamente il postulante o la postulante e di reputarlo degno di essere ammesso a far parte della nostra Pia Istituzione.

Art. 123. — Le domande di ammissione verranno prese in considerazione dopo che il Consiglio avrà assunto sulla condotta morale del postulante o della postulante le necessarie informazioni presso le Autorità ecclesiastiche e civili.

Art. 124. — È dovere del Capo Guardia Consigliere proponente d’informarsi prima, dell’ammissione se il postulante è in condizioni buone di salute e se le indicazioni volute nello stampato siano esatte.

Art. 125 — Le ammissioni alla Confraternita vengono fatte dal Consiglio a scheda segreta a maggioranza di voti ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 116.

Art. 126 — Ogni Confratello o Consorella che entro due mesi dalla sua ammissione non ritira la sua patente, pagando la tassa d’ammissione di £. 2,00 decade da Confratello o Consorella, e viene annullata la sua ammissione.

Art. 127. — Le domande di ammissione alla Confraternita non accolte a maggioranza di voti dal Consiglio non potranno essere ripresentate se non trascorso un anno dalla loro reiezione.

Art. 128. — Chiunque sia stato radiato per fatti commessi o perché sia venuto a mancare d’uno dei requisiti voluti dallo statuto o dal Regolamento e supponga di avere sufficientemente espiato il fallo commesso e di essere tornato in possesso dei requisiti perduti, e tutti coloro che furono radiati per arretrati di tasse, potranno supplicare il Consiglio per essere riammessi, ma passeranno a nuovo scrutinio e se riammessi alla maggioranza dei due terzi dei presenti del Consiglio, dovranno pagare quelle tasse arretrate che avevano al momento della radiazione od espulsione e pagare nuovamente la tassa di ammissione secondo 1′ età.

Art. 129. — La data di ammissione alla Confraternita dei Confratelli e Consorelle viene stabilita dal giorno in cui il Consiglio procede alla loro nomina. E quindi da quell’epoca che all’ascritto incombe il dovere di pagare tutto il semestre in corso ed il diritto di frequentare le opere di cristiana carità nei modi consentiti dai Regolamenti.

Art. 130. — Il Priore può inscrivere d’urgenza alla Confraternita, quale Confratello o Consorella persone gravemente ammalate, purché venga pagata una tassa di ammissione di lire trenta ( 30, 00 ) più le tasse ordinarie. Il Priore ha pure facoltà di aggregare a Confratello o Consorella persona defunta dietro domanda dei parenti e pagamento di Lire 50,00. Tanto per le ammissioni d’urgenza che per le aggregazioni dopo morte occorrono alle persone favorite i requisiti voluti ed il Priore dovrà riferirne al Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 131. — 1 morosi al pagamento delle tasse annue da tre anni almeno verranno dietro delibera del Consiglio, cancellati dai Ruoli della Confraternita.

Art. 132. — Al momento della morte di qualche Confratello o Consorella morosa di qualche annualità, qualora il Consiglio non abbia ancora presa la deliberazione della cancellazione, verrà subito fatto conoscere il debito alla famiglia della persona, defunta e se questa non lo salderà subito, la Confraternita ometterà nel funerale quel dato numero di messe che formano il complesso della spesa eguale al debito del Confratello o Consorella morosa.

Art. 133. — La Confraternita tiene a disposizione dei Confratelli che non hanno vestiario proprio, un sufficiente numero di vestiario, ma è assolutamente e rigorosamente proibito agli ascritti, asportarlo fuori dei locali dopo eseguito il servizio.

Art. 134. — Il Confratello che avesse vestiario proprio può portarselo a casa propria, come pure dietro sua richiesta può avere 1’uso di un armadio nei locali della Confraternita, che gli verrà consegnato dal secondo Sotto Priore. Tale vestiario dovrà essere ben chiaramente contrassegnato

Art. 135. — Il Confratello che interviene ai servizi della Misericordia dovrà sempre essere decentemente vestito, come pure dovrà avere diligenza ed attenzione nella scelta del vestiario della Confraternita, cosicché questo gli sia adatto alla persona e non sia strappato ne troppo scolorito e ben completo.

Art. 136. — Se ad un Confratello che ha vestito proprio, questo viene interdetto perché ridotto in cattivo stato o reputato tale dal Secondo Sotto Priore, dovrà il Confratello stesso o rinnovarlo o portarlo a casa propria in modo da lasciar libero il cassetto che occupava.

Art. 137. — Larmadio che la Confraternita assegna al Confratello che ha vestiario proprio porta due chiavi, una da ritenersi dal Secondo Sotto Priore e l’altra dal Confratello.

Art. 138. — Il Confratello che ha vestiario proprio e lo tiene nell’armadio della Confraternita, deve porre tutta l’attenzione di chiudere 1’armadio, imperocché la constatazione da parte del 2.° Sotto Priore di aver trovato l’armadio aperto, oppure la chiave in possesso ad altri, scioglie la Confraternita da qualunque responsabilità per la custodia del vestiario.

Art. 139. — L’assiduità ai trasporti non da al Confratello ne diritto di appropriarsi vestiario della Confraternita ne 1’uso di armadio, imperocché sul vestiario della Compagnia il diritto è uguale per tutti.

Art. 140. — Il Confratello che interviene ai servizi e indossa il vestiario della Confraternita, deve porre tutta l’attenzione che fatto il servizio, il vestiario sia rimesso nell’armadio bene in ordine e tutto completo.

Art. 141. — 1l vestiario da indossarsi da ogni Confratello si compone di una cappa di tela roana nera stretta alla vita da un cordone nero di lana con appesa la corona, un paio di ghette pure di tela roana o cuoio, un cappello nero a vento largo, legato dietro le spalle e un paio di guanti possibilmente neri. Pei tempi piovosi la cappa è invece di panno nero Loden o di altra stoffa impermeabile suggerita dall’industria.

Pei trasporti degli ammalati, nelle visite alle case e per rappresentanza il distintivo della Misericordia è un bracciale nero con le iniziali della Ven. Confraternita, colla scritta « misericordia di pontremoli » salva l’adozione in avvenire della propria uniforme.

Art. 142. — Ogni Confratello ascritto alla Confraternita, ha l’obbligo morale di prestare la propria opera pel profitto e pel benessere dell’Istituzione, uniformandosi con scrupolosa obbedienza, a quanto, dai suoi regolamenti viene prescritto.

Art. 143. — 1l Confratello che è estratto di servizio mensile ha 1’obbligo di intervenire ai servizi ordinari della Confraternita di qualunque genere essi siano, purché in orario prescritto. Non intervenendo e non facendosi rappresentare subirà dei punti di demerito, da defalcarsi dal suo stato di servizio.

Art. 144. — Dieci giorni prima del servizio di mese il Confratello riceverà l’avviso dal cancelliere della Misericordia. Se il Confratello avesse qualche giustificato motivo di impedimento a prestare il servizio ne renderà avvisato per iscritto, indicando il motivo, il 2. Sotto Priore. Come pure potrà farsi rappresentare da altro Confratello che non sia di servizio nello stesso mese.

Potranno pure due confratelli in servizio in mese diverso, cambiare fra loro il mese di servizio purché, sempre entro i 15 giorni dall’avviso, rendano informati del cambiamento il 2. Sotto Priore.

Art. 145. — Il servizio obbligatorio mensile, non impedisce ai fratelli di prestarsi in opere di carità anche fuori del proprio turno, ed anzi questo servizio straordinario sarà valutato come doppio servizio nel segnare i punti di diligenza.

Art. 146. — Il suono a distesa della campana mezzana della torre di piazza del Duomo, è l’invito ai fratelli di riunirsi dei locali della Misericordia per procedere alla maggior parte dei servizi Ogni iscritto alla misericordia è moralmente tenuto ad accorrere a questo segnale, tanto più quando il suono della campana è seguito da più rintocchi, nel qual modo è necessario alla confraternita il maggior numero di confratelli.

Art. 147. — Qualunque confratello che pone piede nei locali della Confraternita per prendere parte alle opere di carità, deve usare modestia e silenzio, raccogliendo il proprio spirito al vero e santo spirito di cristiana carità. Da quel momento per tutta la durata del servizio esso deve sottomettersi con cieca obbedienza agli ordini del Capo Guardia di Brigata.

Art. 148. — Il confratello che interviene ai servizi di carità, acquista dei punti di merito a seconda delle disposizioni già stabilite pei vari servizi.

Art. 149. — Il fratello che nell’anno ha raggiunto i due terzi dei punti dati da tutte le opere di carità eseguite nell’anno è esente dalla tassa dell’anno successivo e concorre all’estrazione a sorte dalla dote da conferirsi ad una povera ragazza.

Art. 150. — 1l confratello che raggiunge i 400 punti di diligenza avrà diritto alla nomina a Capo Guardia di diritto; tale nomina verrà fatta dall’Assemblea dei Capi Guardia.

Art. 151. — Il Confratello che raggiungerà i 1000 punti di diligenza sarà esente a vita dal pagamento dell’annua tassa. Anche tale esenzione sarà approvata dall’Assemblea dei Capi Guardia.

Art. 152. — Ai primi sei confratelli che hanno raggiunto il maggior numero di punii nell’annata, viene assegnato un premio di £. 10 ciascuno.

Art. 153. — Al confratello che essendo di servizio mensile non interviene al servizio ordinario, e non ne ha preventivamente giustificato 1’impedimento, viene marcata la mancanza, la quale distrugge 4 punii di diligenza.

Art. 154. — Alla fine dell’anno il computo dei punti di diligenza valevole per ogni confratello deve essere quello depennato dai punti di negligenza.

Art. 155. — Al confratello che dichiara all’appello di rappresentare un confratello di servizio mensile assente, non compete alcun punto di mento. 1l Capo Guardia di brigata fa di contro al suo nome un asterisco riferentesi al nome del confratello di mese che rappresenta.

Art. 156. — Il Confratello che versa nella cassa della misericordia cinque giorni prima del suo mese di servizio lire 2,50 sarà esente pel suo mese di servizio.

Art. 157. — 1l cassiere dovrà rilasciare ricevuta a titolo di esecuzione di servizio obbligatorio a quel confratello che verserà lire 2,50 per 1’esenzione dal servizio, qualora sia sicuro che all’atto dell’incasso non sia ancora incominciato il mese per il quale si richiede 1’esonero.

Art. 158 — E dovere del Confratello di rispondere durante il servizio a tutte le preci che vengono dette durante i servizi funebri e di tenere seria e dignitosa compostezza, di alzarsi e calarsi la buffa, immediatamente all’ordine del Capo Guardia di brigata, come pure di eseguirne prontamente tutti gli ordini.

Art. 159. — Le assenze momentanee del confratello durante il servizio devono essere rarissime, dovendo il confratello prima di partire pel servizio, prevenire ogni bisogno. Se però quest’assenza fosse necessaria, ne dovrà chiedere permesso al Capo Guardia e sempre in aperta campagna.

Art. 160. — Per nessun motivo il confratello può mettersi in discussione con altro confratello e tanto meno col Capo Guardia di Brigata, dovendo sempre mantenere 1’assoluto riserbo.

Se durante il servizio il confratello si creda leso nei suoi diritti, dopo finito il servizio può ricorrere al Capo Guardia di brigata se il reclamo è a carico di un componente la Brigata, al 2.° Sotto Priore od anche al Priore se intende reclamare contro 1’operato del Capo Guardia di brigata o sull’esecuzione del servizio.

TITOLO XIV.

Delle pene agli ascritti alla Confraternita

Art. 161. — 1 fratelli in caso di mancanze e secondo la loro gravita saranno sottoposti alle seguenti pene :

a) Della correzione privata, se occulta fu la mancanza.

b) Della correzione in pubblica adunanza, se pubblica fu la mancanza commessa.

c) Della riduzione ed anche radiazione dei punti di diligenza conseguiti.

d ) Della degradazione dal posto o dall’ufficio o servizio della Compagnia.

e) Della radiazione dal Ruolo della Confraternita.

Art. 162. — Tale radiazione dovrà sempre eseguirsi nel caso che un fratello abbia riportato una qualche condanna, per la quale sia rimasto gravemente pregiudicato nella pubblica opinione e se notoriamente si mostrasse avverso alla fede e alle pratiche della religione Cattolica.

Art. 163. — Le pene sopra enunciate saranno applicate a seconda dei casi dal consiglio e la correzione, se privata, sarà fatta dal Priore, se pubblica, dallo stesso Priore alla presenza dell’intera assemblea.

TITOLO XV.

Personale di servizio

Art. 164. — La Confraternita ha al suo servizio un servo ed un sagrestano che vengono nominati dal Consiglio direttivo della Confraternita, a scheda segreta, e ne stabilisce i salari.

Art. 165. — Il servo dipende direttamente dal 2.° Sotto Priore, ma quando è in servizio di squadra il suo superiore immediato è il Capo Guardia di brigala, i cui ordini egli eseguisce. Il servo surroga il sagrestano nella sua assenza.

Art. 166. — Il sagrestano dipende direttamente dal Primo Sotto Priore e dal Cappellano quando viene eseguito qualche servizio di culto. Esso surroga il servo nella sua assenza.

Ari 167. — Il servo e il sagrestano vengono nominati ogni tre anni e possono essere riconfermati. Debbono essere già iscritti nei Ruoli della Confraternita e debbono sapere leggere e scrivere.

Del   Servo

Art. 168. — Tanto il servo che il sagrestano debbono essere presenti alla Messa di Requiem ed all’ufficio della sera di ogni confratello e consorella. Il servo in livrea ed il sagrestano in cappa.

Art. 169. — È di spettanza del servo aprire immediatamente i locali di raduno dei Confratelli occorrendo un servizio di carità, e preparare l’occorrente pel servizio medesimo. Esso deve tenere i locali ove radunansi i fratelli e le altre stanze annesse colla massima pulizia, procurando che siano sempre pronte e pulite le bare, le lettighe, che siano soleggiati i materassi di queste e sempre provviste di tutto l’occorrente.

Art. 170. — Il servo ha in consegna tutto il vestiario, la biancheria e tutti gli utensili necessari ai servizi. Tale consegna gli viene fatta dal 2.° Sotto Priore. Spetta quindi al servo di tenere in buon ordine il guardaroba. È pure ufficio del servo consegnare alla lavandaia le biancherie sporche, ritirarne le pulite, tenere spazzolate, pulite e all’occorrenza rammendate le cappe, le coltri funebri, i cappelli, le ghette e quant’altro ha in consegna di proprietà della Confraternita.

Art. 171. — La responsabilità della poca nettezza, tanto dei locali, quanto delle suppellettili, sarà sempre imputabile al servo in qualunque tempo sia constatata dai Capi Guardia di brigata, o dal personale direttivo della Confraternita.

Art. 172. — Il servo riceve le richieste per i servizi agli infermi e per i servizi mortuari e ne rende parola al Priore o a chi ne fa le veci se i servizi siano ordinari o straordinari.

Pei servizi d’urgenza non è necessario l’avviso al Priore. In qualunque caso però il servo deve subito avvisare il Capo Guardia di brigata di mese, come pure se e del caso far subito avvertire il Cappellano; provvede, se ammalato, che la lettiga sia provvista di brodo e di acqua fresca; affissa le dovute tabelle al locale della Confraternita ed alla torre di piazza, da 1’ordine e 1’ora al campanaro pel suono della campana. Se il servizio è mortuario e di un ascritto alla Confraternita il servo dovrà prima dell’effettuazione del trasporto, procacciarsi l’ordine di seppellimento dall’ufficio dello Stato Civile.

Art. 173. — Allorché per casi fortuiti si chieda il pronto intervento della Confraternita procura nel modo migliore la sollecita riunione della brigata per eseguire il servizio richiesto secondo le regole.

Art. 174. — È obbligo del servo di trovarsi presente nei locali della Confraternita in occasione di qualsiasi servizio di carità e di assistere i fratelli che debbono indossare la cappa o distintivo della confraternita, usando del riguardo loro dovuto, con ordine e rispetto, e di fare quant’altro gli è prescritto in questo regolamento nella parte che riguarda 1’ordinamento del servizio.

Art. 175. — Il servo appena finito un servizio metterà tutto in ordine avvertendo di far riparare subito 1’oggetto tanto di vestiario che di materiale eventualmente guastatori nell’effettuazione del servizio. Se la spesa di riparazione non sarà di ordinaria sua spettanza ne avvertirà subito il Priore.

Art. 176. — È dovere del servo di esigere pei servizi a pagamento la dovuta tassa dalle famiglie dei defunti prima che ne avvenga il servizio. Ciò non avvenendo il servo resta responsabile o garante pel non avvenuto pagamento.

Art. 177. — Subito ricevuto il denaro procederà al versamento al Cassiere della Confraternita e consegnerà la ricevuta a chi gli dette il denaro.

Art. 178. — Il servo dirige l’andamento del servizio funebre dei fanciulli qualora non creda d’intervenirvi il Capo Guardia di mese od altro ufficiale della Confraternita.

Anche in tale servizio il servo deve usare sempre moderazione e rispetto agl’intervenuti.

Art. 179 — Nell’andito d’ingresso della Confraternita in apposita cassetta dovranno essere ben distinte tutte le chiavi dei locali ed armadi relativi alla Confraternita non dovendo il servo asportare seco che quelle dell’uscio principale e della cassetta. Di tale cassetta avranno la chiave il Priore, il 2 ° Sotto Priore ed il servo.

Del Sagrestano

 

Art. 180. — È di spettanza del Sagrestano di aprire e chiudere la Chiesa e Sagrestia della Misericordia, di tenere in perfetto ordine i magazzini degli arredi sacri, di tenere conto di tutti gli oggetti addetti al culto che gli verranno consegnati dal 2. Sotto Priore. Riceverà in consegna dal servo un certo numero di vestiari completi da tenere in sagrestia anche per uso delle funzioni sacre.

Art. 181. — Il sagrestano della Chiesa di San Giacomo (Chiesa in consegna all’amministrazione della Misericordia) dipende dalla Confraternita; non può quindi ricevere ordini da chicchessia se non avutane la necessaria autorizzazione dai suoi superiori della Misericordia.

Art. 182. — E dovere del Sagrestano tenere la Chiesa, la sagrestia, i locali ed i magazzini della Chiesa colla massima pulizia e sempre ben custoditi.

Art. 183. — Durante i servizi di carità, ammenoché non sia impedito per servizi di culto nella Chiesa della Confraternita, dovrà sempre essere presente per dare aiuto al servo pel migliore allestimento della Brigata. Non dovendo il Sagrestano, per la presenza del servo, surrogarlo, può prender parte come confratello alle opere di carità.

Art. 184. — Il Sagrestano affigge l’invito ai confratelli e consorelle pei funerali, che fa redigere dalla Segreteria della Confraternita, riceve dal Cappellano i fondi per pagare le spese dei funerali e prepara tutto il necessario pei funerali stessi.

Art. 185. — Nelle funzioni di Chiesa dovendo il sagrestano avere l’aiuto di fanciulli, questi oltre che la cappa dovranno indossare una cotta bianca, mentre il sagrestano indosserà la cappa nera.

Art. 186. — Il sagrestano provvede a sue spese alle piccole riparazioni delle suppellettili.

Art. 187. — In sagrestia devono esservi ben distinte in apposita cassetta tutte le chiavi dei locali e degli armadi relativi alla Chiesa ed arredi sacri. Di questa cassetta avranno la chiave il Priore, il 2.° Sotto Priore ed il sagrestano. Il sagrestano non potrà asportare seco che le chiavi della Chiesa, della Sagrestia e quella di detta cassetta.

TITOLO XVI

Delle pene al Personale stipendialo

Art. 188. — In caso d’insubordinazione al personale dirigente od inosservanza del presente regolamento, da parte del personale stipendiato, il contravventore sarà punito a seconda della mancanza fatta, come appresso:

1.° Reprensione semplice fatta o dal suo superiore diretto o dal Priore.

2.° Multa di lire cinque o sospensione dello stipendio o licenziamento, pene tutte da infliggersi dal Consiglio su proposta del Priore o per rapporto fatto al Consiglio stesso.

PARTE SECONDA

TITOLO XII.

Dei servizi in generale

Art. 189. — I servizi comprendono l’esercizio delle opere di carità e di culto contemplate dallo statuto e secondo il loro scopo si distinguono :

1. Servizi per i defunti o mortuari.

2. Servizi per gli ammalati.

3. Servizi di culto.

4.  Servizi di rappresentanza.

Art. 190. — Sarà in facoltà dell’amministrazione proporre al Consiglio di adottare tutti i mezzi di trasporto sia per ammalati come per defunti, che verranno indicati dal progresso e dall’esperienza, tenendo però sempre di mira i sistemi più pratici per il paese, ed approvati e messi in uso dalle altre Confraternite di Misericordia.

Art. 191. — L’avviso ai confratelli vien dato dal suono della campana mezzana della torre di piazza. Se la campana suonerà a distesa indicherà ammalato o morto; se suonerà a distesa e darà infine due tocchi, indicherà «Caso con sopravvivenza»; se infine, suonerà a distesa e quindi darà tre tocchi, indicherà «Caso con morte».

Art. 192. — Nella settimana santa, quando le campane sono legate, l’avviso tabella di raduno pei servizi ordinari e straordinari verrà affisso alla torre di piazza ed all’oratorio, mediante 1’aggiunta di un cartellino coll’ora del servizio. Solo in casi eccezionali e di assoluta urgenza verrà suonata la campana.

Art. 193. — Il comporto dei confratelli per riunirsi e partire è stabilito come appresso:

Per gli ammalati venti minuti;

Per il caso con sopravvivenza il più presto possibile;.

Per i casi con morte un quarto d’ora;

Per le associazioni per carità e per il trasporto dei morti mezz’ora.

Art. 194. — I trasporti sono annunziati ancora, quando ve ne sia il tempo, da una tabella affissa dal servo alla porta dell’oratorio ed alla torre di piazza, prima di mezzogiorno per i servizi delle ore pomeridiane e prima dell’Ave Maria per quelli delle ore antimeridiane del giorno successivo.

TITOLO XVIII.

Dei servizi mortuari

Art. 195. — I servizi mortuari sono ordinari e straordinari. Ordinari quelli da eseguirsi in orario, straordinari quelli da eseguirsi fuori dell’orario prescritto.

Art. 196. — I servizi mortuari si compiono sempre che v’intervenga il Sacerdote cattolico, per qualsiasi trasporto di defunto, dai confratelli riuniti in brigata previo il suono della campana, se avvenga nelle ore di giorno e indossando i fratelli le vesti proprie della Confraternita.

 

Delle richieste per ottenere il servizio mortuario

Art. 197. — 1l servizio mortuario è richiesto dai R. R. Parroci e, nei rispettivi casi, dai direttori di pubblici stabilimenti, dall’autorità giudiziaria o da quella amministrativa, o dalla famiglia del defunto.

Art. 198. — La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del defunto, l’indicazione del giorno ed ora della morte e del luogo ove si ritrova.

Art. 199. — Ogni richiesta deve essere consegnata al servo prima del mezzogiorno per i servizi ordinari che debbono aver luogo nella serata, e prima dell’avemaria per i servizi da farsi nelle ore antimeridiane del giorno appresso, e deve essere accompagnato dall’ordine del Sindaco riguardante la sepoltura, da consegnarsi al custode del cimitero se la persona defunta è confratello o consorella della Misericordia.

Esecuzione del servizio

Art. 200. — La brigata si riunisce e si forma nell’oratorio. I fratelli che giungono alla chiamata vestono immediatamente la cappa prescritta dallo Statuto, della quale a niuno è lecito di spogliarsi, una volta indossata, senza il permesso del Capo Guardia di Brigata.

Art. 201. — In tempo di servizio è vietato d’introdursi nell’oratorio, e molto più è vietato di vestirsi per far parte della Brigata, a coloro che non siano ascritti alla Confraternita o ad altre istituzioni congeneri unite alla nostra.

Art. 202. — Nei tempi piovosi sarà data ai confratelli una cappa di tessuto impermeabile. Qualora il numero delle cappe sia insufficiente per tutti gl’intervenuti; saranno preferiti i Fratelli di mese, i Capi Guardia e poi i Confratelli volontari che arriveranno per i primi all’oratorio.

Art. 203. — È rimesso al prudente arbitrio del Capo Guardia di brigata, di licenziare una parte della brigata, quando per le condizioni climateriche, per la lunghezza della via da percorrere o per altra causa, si giudichi poterne derivare un danno alla loro salute. In questo caso però i licenziati hanno diritto di figurare, come presenti, sulla tratta di servizio.

Art. 204. — Non è permesso fare al Capo Guardia premure per ottenere nella disposizione del servizio un posto preferito, dovendo il Capo Guardia essere libero di ordinare a, suo criterio il servizio stesso.

Solo il confratello che non si sentisse in grado di sopportare il peso della bara, potrà informarne il Capo Guardia.

Art. 205. — Frattanto che la Brigata aspetta l’ora di partire, il Capo Guardia riempie il libro intitolato «Registro dei servizi» e cioè vi registra il numero d’ordine, la specie, la data e l’ora del servizio, il cognome e nome del defunto, notandovi se appartenente o no alla confraternita, il luogo ove trovasi il cadavere, e la tassa a cui appartiene il trasporto e da ultimo il cognome e nome dei confratelli.

Art. 206. — Fattasi l’ora della partenza il Capo Guardia di brigata ne da avviso col campanello, dopo di che i fratelli si disporranno ad attendere l’ordinazione del servizio.

 

Regole da osservarsi dalle Brigate nel loro tragitto

Art. 207. — Le brigate devono procedere in ordine perfetto, tenendo il mezzo della strada, evitando possibilmente di percorrere marciapiedi, a coppie serrate, in modo che le due linee sfilino coi portatori della bara, mantenendo fra l’una e 1’altra coppia una distanza di due passi. I confratelli vadano con passo regolare e non troppo accelerato, compostamente, senza alzare gli occhi alle finestre e senza voltarsi a guardare chicchessia, in silenzio, oppure parlando a bassa voce col compagno.

Solo per accorrere sul luogo di una disgrazia il Capo Guardia potrà ordinare un passo accelerato.

Art. 208. — È in facoltà del Capo Guardia di ordinare che la brigata proceda a quattro a quattro, allorquando il numero dei componenti la medesima, sorpassi i 25, e quando al trasporto intervenga un concorso straordinario di persone.

Art. 209. — I confratelli riuniti in brigata tengono costantemente il cappuccio calato sul volto. Può peraltro il Capo Guardia permettere che sia tenuto alzato in luoghi solitari e nelle vie remote, quando la gita sia fuori della città, ed anche in qualunque via e piazza trascorsa un’ora di notte, purché in ogni caso non si trovi circondata da numeroso concorso di popolo.

Art. 210. — Ognuno tiene il cappello alle spalle, tranne che per pioggia, per eccessivo sole o per altre intemperie, il Capo Guardia permetta di tenerlo in testa. Sempre però dovrà togliersi entrando nelle Chiese e nelle abitazioni; passando avanti alle Chiese o a sacre immagini e in ogni caso di saluto.

Art. 211. — Nessun confratello può per qualsiasi causa fermarsi o assentarsi dalla brigata, senza il permesso del Capo Guardia o di chi ne fa le veci.

Art. 212. — Il Capo Guardia, allorché la brigata è in cammino, sta sulla sinistra della medesima e la percorre per osservarla e dirigerla.

Art. 213. — La brigata, in regola generale, evitando per quanto è possibile, le strade popolose e più frequentate e quelle ove abitino parenti stretti del defunto, e scegliendo possibilmente le più brevi, va dall’oratorio alla Chiesa parrocchiale. Quivi si ferma alquanto attendendo il Reverendo Parroco e il Clero, insieme al quale si porta all’abitazione del defunto. Da questa torna alla Chiesa per l’esequie, e dalla Chiesa al Cimitero o alla stazione ferroviaria secondo i casi, d’onde fa ritorno all’oratorio.

Art. 214. — Agli stretti parenti del defunto e cioè coniuge, genitori, figli e figlie, fratelli e sorelle è sempre concesso prendere posto immediatamente dietro la bara.

Art 215. — I fratelli che portano le torce nei trasporti degli ascritti, durante il tragitto, presente il cadavere, stanno ai lati del medesimo colle faci accese, assente il cadavere prendono posto in coda alla brigata.

I fratelli suddetti colle torce accese debbono trattenersi fuori della Chiesa e della casa del defunto; attendere sempre di tenerle in modo da non recare molestia ad alcuno, e per spegnerle o stizzarle, guardarsi dall’imbrattare i muri e la soglia delle Chiese, delle abitazioni e delle cappelle del cimitero.

Art. 216. — Il feretro è trasportato in modo che il capo del defunto resti indietro e i piedi in avanti.

Art. 217. — Quando alcuno dei portatori è stanco batte con una mano sulla stanga e il Capo Guardia procura che si eseguisca la muta nel miglior ordine e col maggior silenzio possibile, fermando all’occorrenza la brigata.

Art. 218. — Il Capo Guardia può ordinare un cambio parziale o generale, anche senza il cenno dei portatori; quando il tratto da percorrere sia troppo lungo, oppure il carico molto pesante, o che per altra causa lo creda opportuno. È poi in dovere di ordinare la muta quando veda che il trasporto non procede regolarmente.

Art. 219. — È ammesso di lasciar sorreggere da privati le nappe della coltre, nelle associazioni alle quali intervenga un numero di parenti o di amici, purché siano decentemente vestiti.

Art. 220. — Qualora per via la brigata incontri il SS. Sacramento si ferma; i portatori depongono la bara, ognuno si toglie il cappello facendo fronte e tutti genuflettono a due ginocchi.

Incontrando poi S. M. il Re od un membro della Famiglia Reale, o Monsignor Vescovo, farà alto, si disporrà in parata e si leverà il cappello.

Art. 221. — All’entrata nel cimitero, il Capo Guardia fa calare la buffa, e solo in casi eccezionalissimi di tempo pessimo e di poco concorso potrà tralasciare di far calare la buffa.

Art. 222. — Se il defunto è ascritto alla Confraternita la scorta dovrà effettuarne la posatura nella fossa o nel sotterraneo. Tale operazione vuol fatta colla massima attenzione e nel modo il più riguardoso ed in silenzio. La Direzione dell’operazione predetta, l’avrà il Capo Guardia, oppure altro confratello dal Capo Guardia incaricato, il quale sceglie altri quattro confratelli che scendono nel sotterraneo a ricevere la cassa.

Art. 223. — L’allontanarsi dei confratelli dalla brigata, o per uscire dal cimitero, o per girare in esso, è assolutamente proibito. Solo in via eccezionale vien concesso previa permesso ottenuto dal Capo Guardia, ma sempre per durata momentanea.

Art. 224. — La brigata con bara vuota, che incontri altra Confraternita od altra brigata col cadavere ovvero una squadra coll’ammalato, si ferma, lascia passare e saluta. A parità di condizioni saluta soltanto.

Art. 225. — Al ritorno dal trasporto funebre la brigata a buffa calata, fa parata al sacerdote che intervenne alla sepoltura del defunto.

Art. 226. — Per il trasporto al cimitero dei fanciulli morti nelle cinque Parrocchie, la .Confraternita, se 1’autorità sanitaria comunale non vi si oppone, ne effettua il servizio mediante una squadra di fanciulli della città.

Art 227. — L’intervento ai trasporti è libero ai fanciulli tutti della città, che abbiano compiuto il 9° anno di età, fino alla concorrenza del numero necessario al servizio ed a eccezione di quei fanciulli che negli altri servizi si fossero resi colpevoli di atti indisciplinari.

Art. 228. — Alla sorveglianza di tali servizi è tenuto il Capo Guardia di brigata di mese ed in sua assenza il servo. Tanto l’uno che l’altro debbono senza partigianeria, e sempre che sia fermo il disposto dell’articolo precedente, vestire i fanciulli che intervengono al servizio.

Art. 229. — Ogni tre anni viene fatto dall’Amministrazione uno spoglio dei servizi fatti e procedasi ad una premiazione ai più zelanti, nel limite del disponibile dell’Amministrazione.

TITOLO XIX

Servizi per gli ammalati

Art. 230. — Tutti i servizi a sollievo degli ammalati vengono eseguiti senza cappa e senza buffa e sono di due specie;

1. Trasporto degl’infermi

3. Assistenza a domicilio.

 

Trasporto degl’infermi

Art. 231. — Ogni confratello che interverrà ai trasporti degli infermi, sino a che non sia altrimenti provveduto, dovrà essere decentemente vestito e porterà al braccio sinistro una fascia di panno nero portante gli emblemi della Confraternita e la scritta;

« MISERICORDIA DI PONTREMOLI ».

Art. 232. — Se il confratello è insignito del titolo di Capo Guardia onorario o di diritto, o di altra carica onorifica alla fascia sarà apposta una distinzione.

Art. 233. — I distintivi di cui sopra saranno provveduti da ogni confratello a proprie spese.

Art. 234. — 1l Capo Guardia di brigata nell’esercizio delle sue funzioni sarà distinto da una fascia nera a tracolla.

Art. 235. — Il servo della Confraternita colla sua livrea precederà sempre la Brigata, ad eccezione che il servizio non sia di somma urgenza o necessitino più squadre.

Art. 236. — I trasporti degli infermi sono di tre categorie: «ordinari, straordinari e d’urgenza».

Art. 237. — Sono ordinari i trasporti degli infermi fatti in orario dove il malato giacente in casa propria non ha urgenza di trasporto.

Art. 238. — Sono straordinari quelli fatti in ore extra orario, dove il malato pure essendo nella propria abitazione, il medico ne ha giudicato il trasporto d’urgenza.

Art. 239. — Sono chiamati d’urgenza quei trasporti ove il malato o il ferito giace od all’aperto od in luogo che non sia 1’ordinaria sua abitazione.

Art. 240. — Nei casi ordinari e straordinari l’avviso di trasporto sarà sempre dato ai confratelli col suono della campana. In quelli d’urgenza invece il suono della campana non è necessario, ma solo si ricorrerà alla campana se al servizio necessitano più squadre; in questo caso il suono verrà seguito da più rintocchi.

Art. 241. — Il servizio di trasporto degli ammalati, non includendo atti di culto, è fatto indistintamente a tutti gli infermi per i quali è richiesto, a qualunque religione o classe sociale essi appartengano, purché abitino entro i limiti parrocchiali della nostra Città. La consuetudine ha incluso pure la frazione di Casa Corvi.

Art. 242. — La richiesta di servizio di trasporto ordinario e straordinario vien fatta a1 servo od anche a qualche Capo Guardia, sempreché vi sia un certificato medico e la firma del Sindaco o del Capo dell’Ospedale civico.

Art. 243 — Pei trasporti d’urgenza basta una richiesta anche verbale fatta da persona degna di fede a qualche graduato della Confraternita.

Art. 244. — 1l servo prima di eseguire il trasporto sia ordinario che straordinario, dovrà darne avviso al Priore od a chi ne fa le veci ed anche al Capo Guardia di Brigata di turno.

 

Servizio ordinario e straordinario

Art. 245 — Appena suonata la campana i confratelli si radunano nell’oratorio ed attendono in silenzio che il Capo Guardia abbia preparato la tratta di servizio.

Art. 246. — Ogni confratello chiede al Capo Guardia di inscriverlo nella tratta colle parole « Faccia la carità di notare » e da il proprio nome. Il Capo Guardia presane nota gli risponde « Vada in pace ».

Art. 247. — Ogni confratello ha 1’obbligo di porre attenzione nello scegliersi il compagno che esso sia di statura uguale alla sua.

Art. 248 — Ai trasporti ordinari  e straordinari potrà intervenirvi qualunque numero di confratelli.

Art 249. — Il Capo Guardia di brigata di turno, prima di dare il segnale di partenza, pel servizio, osserva che nessuno sia vestito in modo indecente, come pure non abbia in dosso sostanze odorose tali da disturbare l’infermo.

Art 250. — Trascorsi venti minuti dal suono della campana, il Capo Guardia procede all’appello degli intervenuti e procede poscia alla destinazione del servizio.

Curerà sempre che nei quattro di scorta vi siano persone molto pratiche del servizio, onde pel malato sia meno gravoso il disagio del tramutamento di letto.

Art. 251. — Prima della partenza il Capo Guardia farà, inginocchiare tutti i confratelli, e reciterà le preci prescritte dal Regolamento, indi darà l’ordine della partenza.

Art. 252. — E rigorosamente vietato di censurare l’opera del Capo Guardia nella composizione del servizio dovendosi prestare da ognuno intera obbedienza.

Art. 253 — Usciti i confratelli dall’oratorio, la squadra si porta al luogo destinato, preceduta dal servo che segue gli ordini del Capo Guardia.

Art. 254. — Il Capo Guardia si tiene alla sinistra e i fratelli a due a due, percorrendo strade poco frequentate; col permesso del Capo Guardia possono i fratelli parlare a bassa voce tra di loro.

Art. 255. — Giunta la squadra all’abitazione dell’infermo, il Capo Guardia fatto deporre il letticciuolo nel terreno dell’abitazione, raccomanda a qualche Capo Guardia o fratello d’invigilare la squadra fino al suo ritorno, ed egli si inoltra insieme ai quattro di scorta nella stanza dell’infermo.

Art. 256. — Con ogni cura disteso l’ammalato sul coltrino, la scorta ne effettuerà il trasporto al letticciuolo.

Art 257. — Se il Capo Guardia scorgesse l’ammalato molto aggravato o che potesse pericolare nel trasporto, non si arrischierà a levarlo di letto senza parere di persona dell’arte e piuttosto ritornerà colla squadra all’oratorio.

Art. 258 — Se poi vi fosse necessità di eseguire il trasporto, ancorché a giudizio medico l’infermo potesse pericolare lungo il tragitto, la squadra sarà accompagnata dal Cappellano e possibilmente anche dal medico.

Art. 259. — Niuno dei componenti la squadra si faccia lecito d’inoltrarsi sulle scale o per le stanze della casa ove è l’infermo e qualora si tratti di un’inferma che debba essere vestita da donne, anche i Confratelli di scorta col Capo Guardia si allontanino.

Art. 260. — L’infermo o l’inferma da trasportarsi devono essere decentemente vestiti e sufficientemente coperti.

Art. 261. — I fratelli rimasti nella via od all’ingresso della casa per attendere la partenza debbono tenere un contegno modesto, rimanere in piedi, non appoggiati ne seduti  sulle stanghe del letticciuolo o colle spalle al muro, senza  ciarlare tra di loro e molto meno colle persone estranee al servizio.

Art. 262 — Giunto l’infermo adagiato nel letticciuolo col capo indietro e i piedi in avanti e a cura del Capo Guardia, provvisto di quanto possa occorrergli, la Squadra si parte per il luogo di destinazione.

Art. 263. — Durante il tragitto procuri il Capo Guardia di avvicinare frequentemente l’ammalato per verificarne lo stato, informarsi di quanto può occorrergli ed essere pronto a disporre per ogni evenienza.

Art. 264. — Se il Capo Guardia si accorge di qualche variazione e che vi sia bisogno di apprestargli speciali aiuti, ordina ai fratelli che, posto a terra il letticciuolo, in silenzio, facciano cerchio al medesimo e gli procurino quei soccorsi che la circostanza richiede. Se poi lo stato dell’ammalato fosse tanto grave da reclamare gli aiuti spirituali e il sacerdote non fosse presente, il Capo Guardia ordina ad un confratello di farne sollecitamente ricerca. Qualora giunto il Sacerdote l’ammalato debba confessarsi, i confratelli si disporranno in cerchio a discreta distanza, colle spalle rivolte al letticciuolo. Nel tempo dell’estrema unzione e della raccomandazione del1’anima, il Capo Guardia fa inginocchiare tutta la brigata, per tutto il tempo della sacra cerimonia, e colla faccia rivolta verso l’agonizzante.

Art. 265. — Se l’infermo nel tragitto desse segno di essere morto, la squadra dovrà ciò nonostante fare il trasporto al luogo di destinazione. Ivi, constatata la morte il Capo Guardia fa depositare il cadavere in luogo conveniente, e riporta colla squadra il letticciuolo all’oratorio.

Art. 266. — Il mutamento di scorta si fa col battere nelle stanghe del letticciuolo ed i 4 uscenti dicono ai 4 entranti « Dio gliene renda merito » e la squadra fa il saluto togliendosi il cappello.

Trasporti d’urgenza

Art. 267 — Tostochè da persona degna di fede il servo a chiunque altro addetto alla Misericordia sia avvisato di una disgrazia accaduta, avvertirà immediatamente il maggior numero di fratelli per ottenere al più presto possibile la formazione di una squadra.

Art. 268. — Se prima del trasporto sia necessario di verificare l’accaduto, il servo accorrerà con sollecitudine e possibilmente lascerà un fratello ad assistere l’infelice, quindi raccolto un sufficiente numero di fratelli, accompagnerà la squadra munita dell’occorrente sul luogo della disgrazia.

Art. 269. — Quando il caso sia urgentissimo la squadra potrà uscire dall’oratorio composta di quattro soli col letticciuolo, accompagnati da un Capo Guardia. Possono unirsi a quelli tutti quei confratelli che si troveranno lungo il percorso.

Art. 270. — Quando più fratelli si trovino presenti ad una disgrazia che richieda pronto soccorso, uno di essi rimane sul luogo dell’infortunio e gli altri si portano al più presto possibile all’oratorio, avvertendo per via quei fratelli che loro sarà possibile, senza perdere tempo e si comporteranno nel resto secondo le regole dette sopra.

Art 271. — La squadra accompagna il disgraziato all’Ospedale, alla locanda, alla propria abitazione o altrove secondo il desiderio manifestato dall’infermo o da persona della sua famiglia.

Art. 272. — Quando trattasi di disgrazia, delitto, omicidio, ecc. il Capo Guardia si informerà che l’autorità abbia finito le pratiche d’uso prima di rimuovere l’infelice.

Art. 273. — Se la brigata che accompagna il malato all’ospedale supera il N. di 15, nella corsia non debbono entrarvi che gli otto addetti al cataletto, il Capo Guardia ed il servo.

Gli altri fratelli, sotto la sorveglianza d’un Capo Guardia o di altro fratello incaricato dal Capo Guardia di brigata, resteranno in silenzio e col massimo ordine nel Pianoterreno dell’Ospedale fino a che il malato sia depositato nel proprio letto.

Art. 274. — È severamente proibito a chicchessia di portare la fascia fuori dei tempi e dei luoghi fissati dal presente regolamento salvo che in casi che fossero stabiliti dal Consiglio.

Art. 275. — Le brigate dovranno salutare passando innanzi le Chiese, le immagini, inginocchiarsi incontrando il SS. Viatico, e faranno pure parata incontrando S. M. il Re o qualunque altro membro della Real Casa e incontrando S. E. Revma Monsignor Vescovo della Diocesi nostra.

TITOLO XX.

Del servizio agl’infermi ed assistenza a domicilio

Art. 276. Il servizio degl’infermi a domicilio è prestato a tutti (ascritti e non ascritti) a qualsiasi condizione appartengano, degenti in città, sempreché la Confraternita ne sia richiesta e sia in condizioni di poterlo prestare con personale volontario.

Art. 277. — Il servizio consiste nell’assistenza personale od economica. gl’infermi sono assistiti personalmente col vegliarli e servirli nella notte, oppure col mutarli nel letto, o da un letto all’altro, o dal letto al bagno, secondo le varie occorrenze della malattia: nel primo caso il servizio viene eseguito per mezzo di fratelli che diconsi « Nottanti », e nel secondo caso per mezzo di fratelli che diconsi  « Mutanti ».

Prestasi 1’assistenza economica col somministrare soccorsi pecuniari e in generi.

Art. 278. — L’assistenza economica è applicata soltanto ai cittadini appartenenti a famiglie di ristretti mezzi. Se la posizione della famiglia è tale da non permettere 1’assistenza al domicilio, e meglio convenga trasportare l’infermo allo Spedale, provvedesi con qualche soccorso alla famiglia, sempre nei limiti permessi dalle finanze della Confraternita.

Art. 279 — Il Consiglio direttivo potrà estendere anche a favore delle consorelle il servizio delle nottate, quando possa trovarsi un numero sufficiente di sorelle maritate o vedove che vogliano assumere questo caritatevole ufficio.

Art. 280. — Il Consiglio direttivo ha diritto di essere informato dell’andamento del servizio e di dare nei casi urgenti disposizioni opportune.

Art. 281. — L’esecuzione del servizio è affidata agli iscritti nel Ruolo dei fratelli in attività di servizio.

Art. 282. — Il ruolo è distinto in due classi: « Nottanti e Mutanti ». Il numero è illimitato; e permesso però di appartenere contemporaneamente alle due classi.

Art. 283. — Per poter far parte dei ruoli suddetti si richiede almeno 1’età di anni venti ed una pronunziata attitudine al servizio.

Art. 284. — L’iscrizione nei ruoli succitati cessa per volontà dell’iscritto, o per deliberazione del Consiglio direttivo, in tutti i casi in cui l’ascritto medesimo abbia demeritato di conservare l’onorevole e pietoso ufficio.

Art. 285 — Le consorelle maritate o vedove, desiderose di dedicarsi al servizio delle inferme, possono darsi in nota al Consiglio, affinché il medesimo prenda in considerazione la loro domanda, coerentemente a quanto è stabilito nel presente Regolamento.

Art 286. — Vi sono due ruoli, uno d’inscrizione e l’altro di servizio. Nel primo ruolo sono posti i fratelli nell’ordine cronologico della loro ammissione e senza distinguere i Nottanti dai Mutanti. Il secondo ruolo distingue le due classi ed è compilato nell’ordine della precedenza.

I ruoli sono compilati dalla Commissione di servizio.

Art. 287. — I nottanti prestano servizio due per due a turno secondo l’ordine del ruolo; i mutanti a quattro per quattro pure secondo l’ordine del ruolo.

Art. 288. — Il servizio delle nottate è personale ed obbligatorio tanto per i fratelli come per le sorelle iscritti nei ruoli; è soltanto ammessa la sostituzione di un nottante al1’altro col consenso del Priore o di chi per esso,

Art. 289. — I fratelli, cui secondo 1’ordine del ruolo spetta la nottata, sono avvisati a cura del Consiglio nel giorno precedente.

Art. 290. — La nottata comincia alle ore 11 della sera e finisce alle ore 6 della mattina seguente.

Art. 291. — Le mute vengono eseguite quando richieste.

Art. 292. — Se il capo dei mutanti, presentatesi al letto dell’infermo, lo trova in condizioni tali da rendere pericoloso il movimento, domanda che vi sia presente il medico, e se questi fosse irreperibile, sospende il servizio per riprenderlo poscia in un’altra ora.

Art. 293. — I fratelli fanno il servizio con l’abito proprio, portando la fascia distintivo della Confraternita al braccio sinistro, sono cauti nel presentarsi alla camera dell’infermo senza odori indosso, ed è loro proibito di fumare in casa del medesimo.

Art. 294. — I confratelli che entreranno nella casa dell’infermo dovranno contenersi col massimo riguardo e modestia e sarà loro cura di sovvenire con abnegazione ai bisogni dell’ammalato e confortarlo con amore e carità conformemente allo spirito dell’istituzione. Essi sotto qualsiasi pretesto non potranno accettare alcun cibo o bevanda che loro venisse offerto dalla famiglia dell’infermo, come pure non se ne potranno procurare del proprio per farne uso nella casa dell’infermo.

Art. 295. — Al momento che i fratelli incominceranno la loro assistenza inviteranno quelli della famiglia a riposarsi, essendo la cura dell’ammalato esclusivamente ad essi affidata e lo scopo dell’intervento della Misericordia di dare riposo alla famiglia.

Art. 296. — I nottanti non si separano giammai e non lasciano il loro posto neppure quando occorra uscire di casa per servigi all’infermo, dovendo a ciò provvedere la famiglia. Morendo l’ammalato, i confratelli Nottanti non si ingeriscono, ne fanno alcuna osservazione quanto agli uffici funebri.

Art. 297. — Il contravventore all’obbligo del rifiuto imposto dall’art.294, è cancellato, oppure sospeso dal ruolo dei nottanti e mutanti.

Art. 298. — Il Consiglio prende nota di tutto ciò che interessa la disciplina del servizio ne corregge il movimento nei limiti delle sue attribuzioni, e per turno, fa invigilare da uno dei suoi membri il buon andamento del servizio.

Art. 299. — Il servizio di assistenza notturna agli infermi non potrà essere richiesto dalle famiglie per due notti di seguito, ma sarà prestato alternativamente, cioè una notte dai fratelli della Confraternita ed una notte dalla famiglia dell’ammalato.

E data però facoltà al Priore di derogare a questa disposizione e di concedere l’assistenza dei Confratelli anche, per più notti di seguito, ove egli nella sua saggezza, e per speciali circostanze reputasse bene accordarla.

Art. 300. — Il Capo Guardia di turno è invitato ad assicurarsi personalmente di quando in quando, della regolarità del servizio per mezzo di visite domiciliari dove si fanno le mute e le nottate. Tale sorveglianza sarà anche fatta dal Priore e 2″ Sotto Priore.

Art. 301. — Coloro che intendessero far parte dei Ruoli dei nottanti e dei mutanti devono farne opportuna dichiarazione, specificando a quale categoria desiderano appartenere.

Art. 302. — Speciale incarico è dato al Consiglio di formulare nel più breve termine di tempo possibile, la proposizione di un ruolo di sorelle per il servizio delle nottate alle sorelle inferme, il qual servizio, dal momento in cui potrà venire assunto, sarà regolato con le identiche norme prescritte per le nottate ai fratelli, compresa la facoltà di farsi rappresentare da altre sorelle.

Art. 303 — Il numero delle sorelle addette alle nottate delle inferme sarà pure illimitato.

TITOLO XXL

Dei servizi di Culto

Art. 304. — La Confraternita della Misericordia è consegnataria di una Chiesa annessa all’Oratorio, ove provvede all’esercizio del pubblico culto, osservando sempre una modesta, ma dignitosa semplicità, evitando spese per ornamenti di lusso o di fasto.

Art. 305. — Le funzioni ecclesiastiche della Confraternita sono:

1. Esposizione di Gesù morto nel Venerdì Santo.

2. Recita dell’Uffizio dei morti nella sera del due Novembre.

La Confraternita fa suffragare poi con una Messa cantata, sei Messe piane e la recita dell’uffizio dei morti l’anima di ciascun fratello o sorella defunti.

Se il defunto faceva parte del ruolo dei Capi Guardia sarà suffragato con Messa cantala in terzo, uffizio come sopra e dieci Messe piane.

Art. 306. — Sarà in facoltà della famiglia del defunto di aggiungere altri suffragi ed onori funebri a quelli della Confraternita.

Art. 307. — Per eseguire aggiunte ai funerali sarà indispensabile l’autorizzazione del Priore, dovendo egli stabilire la maggior spesa e curarne l’incasso al Cassiere.

Art. 308. — Fuori della sua Chiesa, la Confraternita interviene solamente :

1. Alla visita delle sette Chiese nel Giovedì Santo.

2. Alle quarant’ore nella Cattedrale.

Art. 309. — Qualunque altra festa o funzione che voglia farsi celebrare dalla Confraternita, dovrà essere approvata dall’assemblea dei Capi Guardia insieme alla spesa occorrente chiesti ed ottenuti i debiti permessi dalla superiore autorità, quando le leggi ecclesiastiche lo richiedono.

Art. 310. — Per le feste o sacre funzioni che altri voglia far celebrare nella Chiesa della Confraternita, dovrà farne domanda scritta al Priore, contenente lo scopo, il giorno e l’ordine. Il Priore potrà concederne il permesso; sentito il parere del Consiglio, destinata 1’oblazione da prestarsi dal richiedente ed ottenuto il debito permesso dall’autorità ecclesiastica.

Art. 311. — In occasione di funerali o di altre funzioni in suffragio dei defunti non potranno apporsi motti ed iscrizioni al tumulo o in qualsivoglia parte esterna o interna della Chiesa se; prima non siano state sottoposte al visto dell’autorità ecclesiastica.

Art. 312. — I suffragi ai quali ha diritto ogni ascritto sono stabiliti dagli art. 305 – 306 – 307.

Art. 313. — Per gli ascritti che sono in debito verso la Confraternita, il Priore, fattane consapevole la famiglia, ordina tante Messe di meno, quanto è la somma che occorre per saldare il debito.

Art. 314. Se il debito del defunto vien saldato entro due mesi, il Priore ordina la celebrazione delle rimanenti Messe, altrimenti versa al Cassiere quel denaro che dal calcolo detto sopra sarà avanzato e nessun obbligo di Messe avrà più la Confraternita verso il defunto.

Art. 315. — Celebrate le Messe cui il defunto aveva diritto, il Priore fa avvertita la famiglia dell’estinto dei suffragi celebrati. La famiglia che entro tre mesi dalla morte dell’ascritto non riceva la notizia suddetta, avrà il diritto di reclamarla presso il Priore.

Art. 316. — Tutti gli ascritti sono invitati di accorrere numerosi alle feste e sacre funzioni che si fanno dalla Confraternita.

Art. 317. — E dovere d’ogni ascritto d’intervenire all’uffizio dei morti, alle quarantore e alla visita delle 7 chiese.

Art. 318. — I confratelli vestono l’abito della Confraternita nelle processioni e in ogni altra funzione in cui ciò sia ordinato dal Priore o da chi per esso. Nei servizi religiosi che i confratelli prestano senza uscire dalla loro Chiesa, non portano cappello neppure dietro le spalle, ne tengono cappuccio calato sul volto.

Art. 319. — Nelle processioni si osservano le regole generali stabilite per i servizi mortuari e cioè la brigata procede in coppie aperte.

Art. 320. — Per la visita delle sette chiese il Priore avrà cura di stabilire le chiese da visitare, le vie da percorrere, l’ora di ritrovo, pubblicando il tutto alla porta della Chiesa della Confraternita almeno un giorno prima.

Art. 321. — Quando abbia luogo qualche funzione o Uffizio con pompa straordinaria si dovrà invitare il M.” Rev.do Parroco di Santa Cristina ad eseguirla, piacendogli, ed all’atto dell’invito Esso dovrà dichiarare se intende o no di prestarsi alla detta funzione.

Questo invito sarà fatto dal 2″ Sotto Priore in iscritto e trasmesso al Parroco col mezzo del Servo, che dovrà personalmente effettuarne la consegna, e il Parroco in calce all’invito stesso dichiarerà se vuole o no intervenire a quanto sopra.

TITOLO XXII.

Dei servizi di rappresentanza

Art. 323. — I servizi di rappresentanza vengono regolati man mano che se ne presenta l’occasione dal Consiglio direttivo della confraternita. Pei servizi di rappresentanza si potrà far uso anche della fascia al braccio, quando ciò venga stabilito dal Consiglio.

Art. 324. — Il servizio di rappresentanza non assegna al fratello alcun punto di merito e non può essere diretto che dal Priore o da chi per esso.

Il presente Regolamento letto, discusso, approvato, articolo per articolo ed in toto dal Consiglio della Ven. Confraternita nelle sedute del 28 e del 30 Gennaio 1904, per poi essere approvato dall’Autorità ecclesiastica entrerà in vigore col 1. Gennaio 1905.

per il consiglio direttivo IL PRIORE CARLO ALBERTO DOSI

 

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Pontremoli 28 Aprile 1905.

Ill.mo Sig. Priore

della Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli

Abbiamo attentamente letto ed esaminato il Regolamento di cotesta Venerabile Confraternita nelle bozze di stampa presentateci, e 1’abbiamo trovato degno di lode e della nostra approvazione.

Raccomandiamo a tutti i Confratelli di osservarlo con diligenza e conservare sempre lo spirito cristiano della benemerita loro associazione, sulla quale invochiamo la benedizione di Dio.

Con distinta osservanza

Umiliss. servo in Cristo Fr. Angelo vescovo