Statuto dal 1972 al 2013

Statuto in vigore dal 17 marzo 1972 al 16 marzo 2013

S T A T U T O

Approvato dall’Assemblea dei Capiguardia

con deliberazione n. 1 del 17 Marzo 1972

(in vigore fino al 16 marzo 2013)

  CAPO 1°

  CARATTERE  E FINI  DELLA  CONFRATERNITA

CAPO II°

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

CATEGORIE DEI SOCI:

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

AGGREGAZIONE DI DEFUNTI

I FRATELLI “ORDINARI”

I FRATELLI “ADERENTI” (O “SOSTENITORI”)

CAPO III°

  I GRUPPI DI ATTIVITA’ SPECIALIZZATA

IL GRUPPO DEI FRATELLI ATTIVI

IL GRUPPO DELLE SORELLE ATTIVEIL GRUPPO GIOVANILE

IL GRUPPO DEI PICCOLI FRATELLI

IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES

IL “GRUPPO SERVIZI EMERGENZA” (O.S.E.)

ATTIVITÀ CARITATIVE SPECIALIATTIVITÀ TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

CAPO IV°

 DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

DOVERI DEI SOCI

DISCIPLINA DEI SOCI

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

 

CAPO V°

 GOVERNO  DELLA  CONFRATERNITA

DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRIORE

I SOTTOPRIORI

IL SEGRETARIO

L’AMMINISTRATORE

IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

L’ISPETTORE DEI SERVIZI

IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

LE ASSEMBLEE

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MODALITÀ DELLE ASSEMBLEE

ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DELLA CARITÀ

RIFORMA DELLO STATUTO

REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

GESTIONE STRAORDINARIA

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA

***************

CAPO 1°

CARATTERE E FINI DELLA CONFRATERNITA

 Art. 1

E’ costituita in Pontremoli l’associazione caritativa dal titolo “Confraternita di Misericordia di Gesù Morto”.

Ha la propria sede in Via Cocchi, n. 9.

E’ sodalizio di volontariato per attività caritative, di assistenza e di soccorso.

Ha ispirazione cristiana.

Art. 2

Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di Misericordia, di carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue, di intervento – sia in sede locale che in sede nazionale – per iniziative benefiche o per pubbliche calamità, anche in collaborazione con le pubbliche autorità è con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres di cui la Confraternita fa parte ai sensi del successivo art. 4.

La Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto fra quelle sopra indicate e quelle indicate nel successivo paragrafo è di competenza del Consiglio Direttivo secondo le circostanze e le possibilità della Confraternita.

In particolare la Confraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:

  • assistenza a sinistrati, a malati, a minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, ecc.;
  • trasporto degli anziani e dei feriti a mezzo di ambulanza;
  • pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
  • prestazioni di assistenza notturna agli infermi, mute di letto e corresponsioni di medicine o di aiuti; donazioni di sangue da parte di confratelli ai sensi dell’art. 20; interventi in casi di calamità locali e nazionali ai sensi dell’art. 21.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe come costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, di asili, di case di riposo, nonché attività funerarie e di suffragio anche con proprio cimitero.

Oltre allo svolgimento delle opere di assistenza e di soccorso, la Confraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

Art. 3

La Confraternita non potrà partecipare ne aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 4

La Confraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres avente sede in Firenze, Piazza San Giovanni n. 1 e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Priore della Confraternita rappresenta la Confraternita nella Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie italiane rappresentate dalla stessa confederazione, nonché l’impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

Art. 5

Dato il carattere di collegamento nazionale del sodalizio, la Confraternita, in spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia, consente l’ammissione fra i propri soci di un fratello appartenente ad altra Confraternita in caso di trasferimento stabile del di lui domicilio nel territorio della Confraternita, qualora ne sia presentata domanda dall’interessato.

L’ammissione è fatta d’intesa con la Confraternita da cui il postulante proviene e con la delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Il confratello così ammesso non godrà, per effetto dell’ammissione, del grado o dei diritti a lui competenti nella Confraternita di provenienza, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d’Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (“Fraternitas Misericordiae”) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

 Art. 7

La divisa dei fratelli per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è costituita da una veste bianca di tipo infermieristico, munita sul petto dello stemma della Confraternita.

Per le funzioni religiose e di carattere funebre è adottata una veste di tela nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero avente una medaglia col simbolo F/M.

La divisa delle sorelle consiste in una veste di tela azzurra-celeste con velo in testa di colore bleu e frontino bianco portante lo stemma della Confraternita.

Art. 8

La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dai contributi di organi ed enti pubblici, dall’esercizio di iniziative svolte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all’aumento del patrimonio.

Art. 9

Le opere caritative della Confraternita sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi di pronto soccorso a mezzo di autoambulanza una oblazione a copertura delle spese vive del servizio, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l’opera prestata dai confratelli.

Art. 10

II volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attività.

E’ severamente proibito per i fratelli l’accettazione di qualsiasi forma di compenso.

Il fratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto o con l’espressione del tradizionale motto: “DIO TI RENDA MERITO !”.

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale.

CAPO II°

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 11

CATEGORIE DEI SOCI:

Tutti gli iscritti al sodalizio – a qualunque categoria appartengano – sono chiamati col nome tradizionale di “Fratelli” e “Sorelle” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita.

Essi si distinguono in due categorie:

a) fratelli e sorelle ordinari;

b) fratelli o sorelle aderenti (o sostenitori).

L’iscrizione avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo, munita di firma di due fratelli o di un capoguardia.

Il Consiglio Direttivo accetta, o respinge, la domanda con provvedimento definitivo senza esser tenuto a motivazione.

Art.12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza, o per esclusione (art. 25).

 

Art.13

 AGGREGAZIONE DI DEFUNTI

Potranno essere aggregati alla Confraternita dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dalla Confraternita per questa aggregazione.

Art.14

 

I FRATELLI “ORDINARI”

 

Per essere iscritti alla Confraternita come fratelli (o sorelle) ordinari occorre essere di principi cristiani e di corretta vita morale.

 

In casi particolari, potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell’esercizio delle opere caritative della Confraternita.

 

I fratelli (e le sorelle) ordinari costituiscono il corpo funzionale della Confraternita; si impegnano in quanto è nelle loro possibilità all’esercizio di una o più opere caritative svolte dalla Confraternita; godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

 

In seno alla categoria dei fratelli (e sorelle) ordinari sono costituiti il “Gruppo dei Fratelli Attivi”, il “Gruppo delle Sorelle Attive” e il “Gruppo Giovanile” secondo le precisazioni di cui ai successivi articoli.

 

Art. 15

I FRATELLI “ADERENTI” (O “SOSTENITORI”)

 

Per essere iscritti alla Confraternita come fratelli (o sorelle) “aderenti” (o sostenitori) è necessario essere di corretta vita morale e di fare adesione alla ispirazione umanitaria e cristiana della Confraternita.

 

I fratelli (e sorelle) “aderenti” sono quelli che partecipando spiritualmente alle idealità caritative e cristiane della Confraternita si impegnano a sostenerne moralmente o materialmente con la loro quota contributiva le opere e i servizi.

 

Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura stabiliti dal Regolamento o dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di partecipazione alle solennità e alle iniziative generali della Confraternita nonché alla “Assemblea della Carità” di cui all’art. 45 del presente Statuto alle quali manifestazioni dovranno essere invitati.

 

CAPO III°

I GRUPPI DI ATTIVITÀ’ SPECIALIZZATA

Art. 16

IL GRUPPO DEI FRATELLI ATTIVI

II Gruppo dei Fratelli attivi è costituito fra gli iscritti oltre il 15° anno di età che spontaneamente si assumono di svolgere servizio caritativo a loro scelta nell’una o nell’altra delle opere di assistenza e di soccorso proprie della Confraternita.

Il Gruppo dei Fratelli attivi elegge ogni triennio un Capo-Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo, secondo le disposizioni generali del Consiglio Direttivo e riferisce al Consiglio Direttivo.

Il Capo-Gruppo fa parte come membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 17

IL GRUPPO DELE SORELLE ATTIVE

II Gruppo delle Sorelle attive è costituito fra le iscritte che spontaneamente si assumono di dare la loro attiva collaborazione alle branche caritative di assistenza o di soccorso della Confraternita più consone al carattere femminile.

Per l’esercizio di tali branche di carità il Gruppo può tenere una propria gestione amministrativa, della quale viene data relazione al Consiglio Direttivo della Confraternita.

Il Gruppo delle Sorelle Attive elegge ogni triennio la Capo-Gruppo la quale dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo secondo le disposizioni generali del Consiglio Direttivo.

La Capo-Gruppo fa parte come membro di diritto del Consiglio Direttivo e rappresenta il Gruppo nel Movimento Femminile della Confraternita Nazionale del quale il Gruppo forma di diritto la sezione locale.

Art. 18

IL GRUPPO GIOVANILE

I fratelli e le sorelle del ruolo “ordinari” fra i 16 e i 24 anni compiuti costituiscono il “Gruppo Giovanile”.

Il Guappo fa parte del Movimento Giovanile costituito presso la Confederazione Nazionale.

Gli appartenenti al “Gruppo Giovanile” svolgono le attività caritative generali della Confraternita in collaborazione cogli altri confratelli e consorelle.

Il Gruppo potrà prendere iniziative specifiche in accordo col Consiglio Direttivo.

Ogni quadriennio l’adunanza dei fratelli del Gruppo Giovanile nomina un “Capo-Gruppo”.

Il Capo-Gruppo fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e rappresenta il Gruppo nel Movimento Giovanile Confederale.

Art. 19

IL GRUPPO DEI PICCOLI FRATELLI

I “Piccoli Fratelli”, sono gli iscritti fra i 10 e i 15 anni. Essi parteciperanno alle opere ed ai servizi consentanei alle loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale sotto la guida del 1° Sottopriore.

Sono diretti dal Maestro dei Piccoli Fratelli” nominato dal Consiglio Direttivo.

Al termine del 15° anno di età essi passano di diritto al Gruppo Giovanile.

Art. 20

IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES

Fa parte integrante della Confraternita il Gruppo Donatori di Sangue “Fratres”.

Il Gruppo fa parte del Centro Nazionale Fratres delle Misericordie d’Italia presso la Confederazione Nazionale del quale accetta lo statuto generale, gli indirizzi e la disciplina e del quale è sezione specifica soggetta alle speciali disposizioni della legge sulle associazioni dei donatori 14 luglio 1967 n. 592.

Il Gruppo opera secondo le norme statutarie e regolamentari del Centro Nazionale Fratres.

Il Gruppo è composto di tre categorie di soci: donatori, collaboratori e sostenitori.

I soci collaboratori si impegnano a svolgere attività specifiche per il funzionamento del Gruppo anche senza sottoporsi a trasfusioni. I soci sostenitori sorreggono il Gruppo moralmente e finanziariamente.

Possono far parte del Gruppo nelle tre categorie sopraindicate anche persone non iscritte alla Confraternita, le quali abbiano i requisiti di cui all’art. 15 (l° comma) del presente Statuto.

L’ammissione al Gruppo per i non iscritti alla Confraternita avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo del Gruppo, oppure, se non costituito il Consiglio, al Consiglio Direttivo della Misericordia.

Tutti gli iscritti al Gruppo hanno entro il Gruppo eguale parità di diritti e di doveri. I non iscritti alla Confraternita non godono peraltro dei diritti sociali nei confronti della Confraternita.

Partecipano alle assemblee del Gruppo con diritto di elettorato attivo e passivo i soci donatori e i soci collaboratori.

In seno al Gruppo è nominato il Presidente, il Capo Gruppo il Medico del Gruppo ed il Cappellano del Gruppo (questo ultimo in concorde intesa col 1° Sottopriore della Confraternita).

II Gruppo può nominare un Consiglio Direttivo, del quale fa parte, come componente di diritto, un membro del Consiglio Direttivo della Confraternita espressamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente del Gruppo rappresenta il Gruppo presso il Centro Nazionale Fratres e ne cura le direttive presso il Gruppo.

Le cariche sociali sono attribuite ogni triennio.

II Presidente del Gruppo è eletto fra i soci del Gruppo iscritti alla Confraternita.

Qualora la Confraternita non si assuma l’onere finanziario del Gruppo Fratres, così provvedendo a tenere la gestione amministrativa del Gruppo, colla redazione di uno specifico bilancio annuo da parte del Consiglio Direttivo, il Gruppo provvede alla propria gestione amministrativa ed alla redazione del bilancio, da trasmettersi al Consiglio Direttivo della Confraternita e da sottoporre annualmente alla assemblea del Gruppo.

In caso di gestione amministrativa autonoma da parte del Gruppo, l’assemblea del Gruppo nomina ogni triennio tre sindaci revisori.

Art. 21

IL “GRUPPO SERVIZI EMERGENZA” (O.S.E.)

In seno alla Confraternita è costituito (ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Confraternita lo consentano) il Gruppo Servizi Emergenza (O.S.E.) per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali.

Il Gruppo fa parte della Organizzazione Servizi Emergenza (O.S.E.) costituita presso la Confederazione Nazionale di cui è sezione locale.

Possono far parte del Gruppo O.S.E., come aggregati, anche persone non iscritte alla Confraternita, aventi i requisiti di cui all’art. 15 (l° comma) del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina il Capo-Gruppo O.S.E. fra i componenti del Gruppo stesso nella persona di un iscritto alla Confraternita oppure delega a tale incarico un membro del Consiglio Direttivo.

Il Capo-Gruppo O.S.E. partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo della Confraternita come membro di diritto e rappresenta il Gruppo O.S.E. nella organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale.

Art. 22

ATTIVITÀ CARITATIVE SPECIALI

ATTIVITÀ TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

Il Consiglio Direttivo promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Confraternita anche “Circoli” che saranno presieduti da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo.

Di tali Circoli potranno far parte anche persone non iscritte alla Confraternita che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo su presentazione di due fratelli o di un Capoguardia.

L’ammissione non implica alcun diritto sociale verso la Confraternita.

II Consiglio Direttivo potrà costituire in seno alla Misericordia anche “Gruppi” per l’esercizio di speciali opere caritative (fra cui l’assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie).

Per fiancheggiare nella località le opere della Confraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse potrà essere costituito – ad iniziativa di confratelli e di cittadini amici della Confraternita con l’approvazione del Consiglio Direttivo – un “Comitato Pro Misericordia” con gestione propria, della quale sarà data annua comunicazione al Consiglio Direttivo.

CAPO IV°

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 23

DOVERI DEI SOCI

Tutti gli iscritti debbono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile;

c) se fratelli (o sorelle) attivi o iscritti a speciali settori operativi disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;

d) collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare le riunioni;

e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

Art. 24

DISCIPLINA DEI SOCI

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell’addebito e invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;

c) decadenza;

d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, c, l’interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio Probivirale che decida in via definitiva sentito il reclamante ed il Priore.

I provvedimenti di cui alle lettere a, b, c, sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 25

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione.

La qualità di socio si perde per decadenza:

a) ove nell’iscritto venga in qualunque momento a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria cui il fratello appartiene;

b) qualora l’iscritto, nonostante fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto;

c) qualora l’iscritto, pur essendo in grado di corrispondere la quota sociale, persista per oltre un biennio in stato di morosità dopo rimasti vani almeno due inviti raccomandati.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante al Consiglio Direttivo, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in antecedenza.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita.

Il provvedimento è proposto motivatamente dal Consiglio Direttivo alla Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di esclusione e dei relativi motivi il Consiglio Direttivo da comunicazione raccomandata all’iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note alla Assemblea assieme alle deduzioni del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento l’iscritto può ricorrere all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 24, ultima parte del C.C.

CAPO V°

           GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

Art. 26

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Sono organi della Confraternita:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Priore;

c) il Collegio Probivirile dei Custodi delle Costituzioni;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori;

e) l’Assemblea.

 

Art. 27

DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi negli organi sociali (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all’art. 37) durano tre anni.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

Qualora l’elezione del membro cessato non sia avvenuto su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall’Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

Art. 28

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio Direttivo è l’organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea.

In particolare:

  • provvede alla amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili ne alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, ne carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita. Per l’acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecaria è necessaria la deliberazione dell’Assemblea;
  • provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente;
  • delibera i regolamenti e le norme speciali;
  • assume e licenzia il personale impiegatizio o salariato;
  • provvede all’ammissione dei fratelli e alla assegnazione delle relative categorie;
  • assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  • predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
  • delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell’istituzione non riservate alla competenza dell’Assemblea;
  • delibera sull’accettazione di eredità e legati da farsi sempre su beneficio d’inventario;
  • delibera sulle liti e nomina i rispettivi padroni;
  • prende d’urgenza i provvedimenti che appariscano necessari nell’interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso dell’Assemblea;
  • compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

Art. 29

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio Direttivo è composto di 15 membri, i 2/3 scelti tra i Capiguardia e 1/3 tra i soci ordinari, oltre ai membri di diritto.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre appartenere alla categoria dei fratelli ordinari ed avere tre anni di anzianità di iscrizione, salvo giustificate eccezioni

per le quali dovrà intervenire la previa approvazione del Collegio Probivirale.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo ascendenti e discendenti, fratelli suocero genero. Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati della Confraternita.

II Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, a scrutinio segreto con i voti validi della metà più uno dei presenti:

  • II Priore
  • 2 Sotto-Priori
  • II Segretario
  • L’Amministratore.

II Consiglio Direttivo delibera 1affidamento del servizio di tesoreria secondo la norma di cui allart. 35.

Fanno parte del Consiglio Direttivo come membri di diritto;

  • Il Capo-Gruppo dei fratelli attivi;
  • la Capo-Gruppo femminile;
  • il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres;
  • il Dirigente del Gruppo Servizi Emergenza 0.S.E.;
  • il Capo-Gruppo del Gruppo Giovanile.

Art. 30

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio Direttivo si aduna normalmente una volta a1 mese nonché ogni qualvolta il Priore per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Priore da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o dalla presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

L’invito all’adunanza è comunicato dal Priore, agli interessati tre giorni prima di quello della convocazione.

Trascorsa mezz’ora dall’ora indicata nell’invito, 1’adunanza è valida con la presenza, almeno, della metà dei suoi componenti più uno dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I membri che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Consiglio Direttivo dopo rimasti inutili due richiami scritti.

Art. 31

IL PRIORE

Il Priore è il capo della Confraternita; ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In Particolare:

  1. vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
  2. convoca le adunanze e le assemblee, oltre che per disposizioni del Consiglio, anche per le disposizioni contenute nello stesso Statuto e ne tiene la Presidenza.
  3. attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
  4. firma la corrispondenza e le carte e i registri sociali. Per mandati di entrata e uscita si osservano le disposizioni di cui all’art.35, secondo comma;
  5. cura, congiuntamente al Segretario e all’Amministratore la compilazione e la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
  6. provvede alla compilazione dell’inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti della Confraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autentica dal Priore alla Confederazione Nazionale e alla sovrintendenza delle belle arti. Di tali cose il Priore cura la personale vigilanza e custodia;
  7. tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione verso la Confraternita;
  8. prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art. 32

DEI SOTTOPRIORI

II 1° Sotto-Priore deve essere un sacerdote, egli è il Vice-Presidente della Confraternita ed in assenza del Priore ne fa le veci. Provvede e sorveglia lesatto andamento delle funzioni religiose della Confraternita, previo accordo con il Priore, presiede sempre la commissione addetta alle funzioni e pratiche religiose.

Il 2° Sotto-Priore regola la parte esecutiva dell’amministrazione, cura la conservazione dei locali della Confraternita, i mobili, utensili di addobbo, vestiari, tutto quanto è di proprietà della Confraternita. Sovrintende ai restauri deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene l’inventario di tutti i mobili, propone al Consiglio Direttivo gli acquisti necessari del materiale. Il 2° Sotto-Priore sostituisce il 1° Sotto-Priore quando questo è assente nel governo della Confraternita. Il 2° Sotto-Priore ha, sotto la sua sorveglianza e dipendenza tutto il personale stipendiato.

Art. 33

IL SEGRETARIO

II Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali, coadiuva il Priore nella tenuta degli inventari di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 31; coadiuva l’Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice-Segretario per la Collaborazione col Segretario nei relativi compiti.

Art. 34

L’AMMINISTRATORE

L’Amministratore, in collaborazione con il Priore e il Segretario cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita e dei Gruppi specializzati formando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Consiglio Direttivo.

Art. 35

IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

II servizio di tesoreria e di tenuta della cassa è affidato ad un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

I mandati di entrata e di uscita non sono validi ne costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non portano la firma congiunta del Priore, del Segretario e dell’Amministratore.

Art. 36

L’ISPETTORE DEI SERVIZI

Qualora le attività di intervento della Confraternita ne dimostrino la opportunità; il Consiglio Direttivo nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

Art. 37

IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI

II Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni è composto da cinque membri, eletti dalla Assemblea, fra i fratelli ordinari più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla Confraternita.

Il Collegio elegge il suo Presidente.

I membri durano in carica sei anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisioni di una sua competenza.

I membri del Collegio possono essere inviati a particolari adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Spetta al Collegio:

  • vigilare sull’esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;
  • interpretare – in caso di divergenze – le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale;
  • decidere come Collegio Probivirale sui ricorsi presentati da soci contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo nei loro confronti;
  • sostituire l’opera del Consiglio Direttivo quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Art. 38

 

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo della amministrazione della Confraternita.

E’ composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti i quali eleggono fra di loro il Presidente.

Art. 39

LE ASSEMBLEE

La Confraternita si aduna in triplice forma assembleare:

  • Assemblea ordinaria;
  • Assemblea straordinaria;
  • Assemblea della carità.

All’assemblea ordinaria e alla Assemblea straordinaria partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei soci ordinari di età superiore ai 16 anni.

All’assemblea della Carità partecipano anche gli iscritti alla categoria dei soci aderenti colle particolari modalità di cui all’art. 45.

Nell’assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, per lettera, altro fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Art. 40

L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno nel primo e nel terzo quadrimestre.

L’Assemblea:

  • delibera sul rendiconto morale e finanziario del Bilancio presentato dal Consiglio Direttivo, cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci;
  • delibera sulla altre materie di sua competenza;
  • delibera circa le modalità delle elezioni degli organi sociali, le quali, tutte dovranno avvenire per scrutinio segreto ed elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti del Consiglio Probivirale da scegliere tra i Fratelli ordinari (art. l6).

Art. 41

 L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in qualunque periodo nei seguenti casi:

  1. quando il Consiglio Direttivo ne ritenga l’opportunità per gravi motivi;
  2. quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Confraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;
  3. quando almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
  4. quando il Collegio dei Revisori per gravi e motivate ragioni ne chieda al Consiglio Direttivo la convocazione.

Nei casi di cui ai punti 2, 3 e 4, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

Art. 42

MODALITÀ DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza dei soci almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea.

In casi di particolare urgenza l’Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare chiaramente gli argomenti posti all’ordine del giorno nonché il giorno, l’ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee sono presiedute dal Priore o, in sua assenza dal 1° Sotto-Priore ed in mancanza del medesimo dal 2° Sotto-Priore.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione colla presenza di almeno la metà più uno dei fratelli ordinari ed in seconda convocazione con qualunque numero dei fratelli presenti i rappresentati, sempreché tale numero sia superiore almeno del doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell’Assemblea).

Nelle delibere concernenti il bilancio e il resoconto morale e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale non hanno voto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.

Per le assemblee aventi oggetto la riforma dello Statuto oppure proposta di scioglimento della Confraternita vigono le speciali disposizioni di cui agli articoli 45 e 46.

Art. 43

ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni, per la nomina alle cariche sociali si svolgono nell’apposito giorno e nelle ore come fissato dall’Assemblea.

L’Assemblea nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati secondo quanto dispone l’art. 29 del presente regolamento. La lista dovrà contenere un numero maggiore di almeno un terzo degli eleggibili.

La Commissione elettorale è composta da un numero di soci disposto dall’Assemblea nonché dal Presidente del Collegio probivirale o da un delegato membro del Collegio stesso che la presiede.

L’Assemblea nomina una Commissione di Seggio composto da tre fratelli per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Sono ammesse alla votazione altre liste colla sottoscrizione, quali presentatori, di almeno dieci soci ordinari; esse possono portare un numero di candidati inferiore a quello indicato al precedente comma n. 2.

Tutte le liste devono essere presentate al Presidente della Commissione di Seggio prima dell’inizio delle operazioni di voto.

II voto si esprime mediante cancellazione o mediante aggiunzione del nome dei fratelli ordinari non compresi nelle liste, purché il numero totale delle persone votate non superi il numero degli eleggibili, nel qual caso la Commissione di Seggio depenna gli ultimi nomi votati fino a raggiungere il detto numero.

Vengono proclamati eletti i soci che riportino il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione di Seggio pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri l’Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale o da parte di soci (come al comma 5°) di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

In tal caso, i votanti esprimono il voto colle modalità di cui al comma .

Art. 44

ASSEMBLEA DELLA CARITÀ

Ogni anno, il Consiglio Direttivo indice la “Giornata della Misericordia” convoca possibilmente nello stesso giorno la “Assemblea della Carità”.

L’invito di partecipazione alla “Assemblea della Carità” è trasmesso dal Priore a tutti gli iscritti alla Confraternita (soci ordinari e soci aderenti) nonché alla Confederazione Nazionale. L’invito può essere esteso agli amici e simpatizzanti del sodalizio nonché alle autorità e personalità locali.

In tale Assemblea il Consiglio Direttivo presenta il “bilancio della carità” mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Confraternita e dai gruppi specializzati nell’anno precedente.

Nella Assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l’anno successivo.

Ogni argomento relativo alla vita della Confraternita è riservato alla Assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 45

RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Consiglio Direttivo mediante motivata mozione sottoscritta da un numero di soci ordinari non inferiore a un decimo dei soci ordinari iscritti alla Confraternita.

La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere e sottoposta con tale parere al parere della Confederazione Nazionale.

Dopo l’esame della proposta e i pareri scritti di cui al primo comma del presente articolo, il Priore convoca una Assemblea Straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui si è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli adempimenti formulati dai proponenti.

L’avviso di convocazione è trasmesso ai soci singolarmente e con le predette indicazioni non meno di 15 giorni prima della data dell’Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale per lo stesso periodo del che sarà certificato l’avvenuto adempimento dal Priore e dal Segretario.

L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà presenziare alla Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.

Per 1’approvazione da parte dell’Assemblea è prescritta la presenza di almeno tre quarti dei fratelli ordinari e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Non è consentita la applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le assemblee in seconda convocazione.

Non possono essere oggetto di riforma i seguenti articoli: art. 1 (4° comma); art. 2 (comma 1, 2, 3, e ultimo capoverso); art. 3; art. 4; art. 5; art. 9; art. 10; art. 39; art. 43 (ultimo capoverso); art. 46; art. 49, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia di una Confraternita di Misericordia e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 46

REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

L’Assemblea redige, a completamento delle norme del presente Statuto, e sentita la Confederazione Nazionale, il regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati dalla Assemblea con le speciali norme di cui all’art. 45, commi n. 5, 6 e 7.

II Consiglio Direttivo provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale”, riformabili con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì a redigere un

Regolamento Organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale.

 

Art. 47

GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita, o delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Priore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di intervento ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale delle Costituzioni o da un gruppo di fratelli effettivi o da un qualunque interessato.

La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratesi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione della Confraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alla autorità governativa ai sensi dell’art. 27, ultima parte del c.c. nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni di attuazione del c.c.

Art. 48

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, ne finché rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria da convocarsi a tele esclusivo scopo dal Priore in carica o dal Commissario Straordinario di cui all’art. 47.

Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci alla Assemblea e della speciale maggioranza di cui allo art. 45.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l’Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni di attuazione del c.c. possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

I beni della Confraternita residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono ceduti dal liquidatore, alla Confederazione Nazionale.

La Confederazione Nazionale provvederà a quanto necessario per cercare di ricostituire, la Confraternita ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi caritativi analoghi ai fini della disciolta Confraternita.